Uranio, il Tar dà ragione al soldato ammalatosi dopo il servizio in Kosovo

Pordenone, il Tribunale amministrativo ha accertato che il ministero della Difesa è responsabile per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sottufficiale in conseguenza della patologia insorta per fatti di servizio e ha condannato lo Stato al risarcimento dei danni
Una immagine d'archivio delle operazioni di rilievo della radioattività da parte di militari portoghesi appartenenti alle forze Nato presso Klina, nella Federazione Jugoslava, dove venne fatto uso di proiettili con uranio impoverito. MANUEL DE ALMEIDA / ARCHIVIO / ANSA / LI
Una immagine d'archivio delle operazioni di rilievo della radioattività da parte di militari portoghesi appartenenti alle forze Nato presso Klina, nella Federazione Jugoslava, dove venne fatto uso di proiettili con uranio impoverito. MANUEL DE ALMEIDA / ARCHIVIO / ANSA / LI

PORDENONE. Un maresciallo capo dell’esercito residente in provincia di Pordenone si ammalò durante una missione militare in Kosovo a causa dell’esposizione all’uranio impoverito.

Il Tar ha accertato che il ministero della Difesa è responsabile per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sottufficiale in conseguenza della patologia insorta per fatti di servizio e ha condannato lo Stato al risarcimento dei danni.

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Il maresciallo, difeso dall’avvocato Carmine Perruolo, ha chiesto quasi un milione di euro di risarcimenti. Il nesso causale fra l’insorgenza della malattia e l’impegno nella missione nei Balcani è già stato accertato da due sentenze, quella del tribunale del lavoro di Pordenone nel 2016 e quella della Corte dei Conti.

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In base a tali pronunce al militare pordenonese è stato concesso un quo indennizzo di 4.784,66 euro, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e dello status di vittima del dovere, con i relativi benefici assistenziali di spettanza.

Il ministero della Difesa si è costituito in giudizio osservando di aver già riconosciuto al militare gli assegni vitalizi, le elargizioni alle vittime del dovere, il diritto all’assistenza psicologica, l’esenzione dalle spese sanitarie e farmaceutiche nonché i medicinali di fascia C gratuiti.

Secondo la controparte, ricevendo tali provvidenze, il militare non avrebbe avuto diritto pure al risarcimento del danno, essendo già stato integralmente risarcito. Sbagliato, secondo i giudici del tribunale amministrativo regionale.

Sul datore di lavoro grava la responsabilità contrattuale di risarcire il danno se non dimostra di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire che si verificasse.

Il ministero della Difesa, secondo i giudici, «non è stato assolutamente in grado di offrire elementi di prova a propria discolpa e nello specifico, in ordine alla predisposizione di specifici presidi per prevenire o impedire il rischio dell’insorgenza della malattia sofferta dal ricorrente, che già all’epoca dell’invio in missione del medesimo sui teatri di guerra era conosciuto o comunque conoscibile in quanto documentato da numerosi studi e rapporti di istituzione internazionali».

I benefici, secondo il Tar, sono invece cumulabili. Dunque il maresciallo capo ha diritto al risarcimento. I giudici stabiliranno con una seconda ordinanza la quantificazione del danno biologico. Gli ulteriori danni dei quali il maresciallo ha chiesto il ristoro (perdita di chances di carriera, impossibilità a partecipare a nuove missioni internazionali e conseguenti incrementi di stipendio), sono stati quantificati in via equitativa nel 10 per cento del danno biologico. Il caso sarà trattato dal tribunale amministrativo regionale a dicembre. —

 

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