Sposa una friulana e poi divorziano Il Tar: sì al permesso di soggiorno



Una cosa è la separazione personale dei coniugi e un’altra il divorzio. È una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Fvg a ricordarlo, definendo i due istituti giuridici «figure in nessun modo equiparabili e interscambiabili» e annullando, per questo principale motivo, il provvedimento con cui la Questura di Udine, lo scorso 13 febbraio, aveva negato a un cittadino cubano di 45 anni, reduce dallo scioglimento del matrimonio contratto nel 2008 con una friulana conosciuta durante le vacanze sull’isola, il rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel motivare il diniego, gli uffici di viale Venezia avevano contestato all’uomo di essersi separato prima della scadenza dei tre anni indicati dalla norma (se familiare di una cittadina dell’Unione europea) quale durata minima per godere del diritto al soggiorno. Intesa in senso lato la nozione di divorzio, avevano infatti retrodatato la cessazione degli effetti del matrimonio al decreto di omologazione della separazione, datato novembre 2009. Valutazione che il collegio triestino ha bocciato, considerando invece valida ai fini del calcolo la sentenza di dichiarazione di divorzio, depositata nell’aprile 2013. Abbondantemente oltre i termini imposti dalla legge, quindi.

Era stato l’avvocato Stefano Paroni, difensore del ricorrente, a censurare «l’interpretazione non soltanto restrittiva, ma anche contra legem adottata dalla Questura», osservando peraltro come la lunga istruttoria seguita alla presentazione delle due successive istanze di rinnovo «per motivi di attesa occupazionale» – il 30 agosto 2016 e, poi di nuovo, il 29 novembre 2017 – avesse costretto il proprio assistito a vivere in una sorta di «limbo». E cioè senza un lavoro, in quanto «“non assumibile” per effetto dell’invito all’allontanamento consegnatogli il 2 dicembre 2016», afferma il legale. Impasse che la decisione del Tar ha ora sbloccato, consentendogli non soltanto di ricominciare a lavorare – ha già trovato un posto come lavapiatti a Lignano –, ma anche di presentare domanda per un permesso di soggiorno di lunga durata.

Nell’impugnare il provvedimento della Questura, l’avvocato Paroni aveva evidenziato anche la particolare condizione di «apolidia» in cui l’assistito si sarebbe venuto a trovare in caso di espatrio. «In base alla legge di emigrazione cubana – spiega –, il cittadino cubano che si rechi all’estero, assentandosi per 24 mesi, perde tutti i diritti civili e politici nel proprio Paese». Trattandosi di persona «inespellibile», insomma, in assenza di un riscontro positivo dal Tar, avrebbe comunque fatto domanda di rifugiato. –

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