«I permessi a costruire c’erano bastava ascoltare i difensori»

Depositate le motivazioni del riesame sul dissequestro del Marina Azzurra Resort Ritenuto insussistente anche il rischio per l’incolumità dei frequentatori del villaggio



Gli sarebbe bastato richiamarsi alla «mancata valutazione degli elementi offerti dalla difesa» e, quindi, a una questione «di forma e di sostanza», per spiegare la decisione di annullare il decreto che, lo scorso 15 maggio, aveva disposto il sequestro preventivo del “Marina Azzurra Resort”, l’esclusiva struttura turistica realizzata lungo la sponda sinistra del fiume Tagliamento, in località Riviera, a Lignano Sabbiadoro. E invece, nel motivare la bocciatura dell’attività inquirente e, con essa, censurare anche il via libera del gip alla richiesta dei sigilli all’intera area, il tribunale del riesame di Udine ha ritenuto di evidenziare anche l’insussistenza stessa del “fumus” dell’inchiesta, ossia l’ipotesi della «macroscopica illegittimità del permesso di costruire» l’opera, e pure del “pericolum” che aveva giustificato il provvedimento e che è stato definito, piuttosto, «manifestamente sproporzionato».

È un punto che le difese incamerano con somma soddisfazione quello scritto nelle quindici pagine dell’ordinanza depositata in questi giorni dal presidente del collegio, il giudice Paolo Alessio Vernì. Una tappa di cui faranno tesoro nel prosieguo del procedimento non soltanto i ricorrenti, e cioè gli imprenditori di San Michele al Tagliamento Angelo Basso, titolare della “Europa group re srl” di Latisana, cui il 26 settembre 2017 fu rilasciato il contestato permesso di costruire il resort, e Laura Barel e Marco Frattolin, titolari della ditta che lo realizzò, la “Adriacos srl” di Latisana, tutti indagati per l’ipotesi di reato di violazione delle normative urbanistiche, ma anche l’architetto Paolo Giuseppe Lusin, di Pieris, chiamato a rispondere anche di abuso d’ufficio, in qualità di dirigente dell’Area tecnica del Comune che autorizzò l’opera, nonostante i pareri negativi dei professionisti e colleghi che avevano istruito la pratica.

Nella memoria prodotta dalla difesa nel giugno 2018 - ma di cui nè la titolare del fascicolo, procuratore aggiunto Claudia Danelon, nè il gip Daniele Faleschini Barnaba, avrebbero quindi tenuto conto -, secondo il Riesame c’erano già argomenti sufficienti a smontare l’impianto accusatorio. C’erano, in particolare, gli atti che dimostravano la regolarità della procedura: il parere espresso dall’Autorità di bacino e la nota regionale di riscontrata ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di screening, entrambi dell’agosto 2017. Da quel momento, «la Regione null’altro osservava – scrive il giudice Vernì –. Non a caso, la proprietà inviava formale messa in mora al Comune per il rilascio del permesso nei termini di legge». Come dire, insomma, che il dado era tratto e che eventuali ritardi avrebbero comportato «l’esposizione dell’amministrazione ad azioni di rivalsa».

Tutti aspetti che il collegio difensivo degli imprenditori, formato dagli avvocati Simonetta Rottin, Renzo Fogliata e Novella Disopra, aveva illustrato già nella memoria e ribadito poi nella richiesta di riesame. «Eppure, nel decreto di sequestro non c’è traccia dei temi che avevamo portato all’attenzione della Procura e che avrebbero permesso un’anticipazione, in sede cautelare, del contraddittorio – osservano i legali –. L’accusa ha ritenuto di andare avanti a testa bassa, dimostrando, insieme al gip, di essere ancorati a un vecchio modello di processo penale». Pur se non direttamente investito dal sequestro, anche l’architetto Lusin aveva presentato un dettagliato ricorso in vista dell’udienza al Riesame. «Da funzionario integerrimo – afferma il suo difensore, avvocato Francesco De Benedittis –, si è assunto il carico di decisioni doverose, tutelando l’amministrazione dai rischi in cui sarebbe potuta incorrere».

Quanto al paventato rischio per l’incolumità dei frequentatori della struttura, il tribunale ha ricordato trattarsi di darsena e, quindi, «di luogo destinato all’ormeggio». E visto che la «destinazione della struttura al diporto implica necessariamente la realizzazione di interventi finalizzati anche all’utilizzo di alcuni servizi» e che «questo tipo di rischi è già oggetto di monitoraggi precisi», il giudice Vernì ha rilevato come nel provvedimento impugnato «non vi sia riferimento a singoli aspetti del complesso intervento». Tale, cioè, da giustificare un ulteriore motivo di allarme. —

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