Udinese, caso Stadio: il giudice va avanti. Ecco il perché dell’inchiesta

Le motivazioni con le quali il giudice ha respinto l’istanza di archiviazione. Disposto un supplemento di indagini sulle modalità dell’aggiudicazione
Udine Novembre 2014. Cantiere Stadio Friuli. © Petrussi Foto Press Srl Udine
Udine Novembre 2014. Cantiere Stadio Friuli. © Petrussi Foto Press Srl Udine

UDINE. «Il binomio “realizzazione dello stadio = perseguimento del pubblico interesse” non può legittimare qualsivoglia violazione delle regole». Impensabile, quindi, archiviare il procedimento che ipotizza il concorso nel reato di turbativa d’asta a carico del presidente dell’Udinese calcio, Franco Soldati, e del responsabile unico del procedimento, Marco Padrini, e quello dell’abuso d’ufficio a carico del sindaco Furio Honsell, senza considerare prima la vicenda in un’ottica giuridica diversa da quella proposta dalla Procura e procedere a una serie di necessari e approfondimenti.

Si chiude così il provvedimento con il quale il gip del tribunale di Udine, Paolo Alessio Vernì, all’inizio di ottobre aveva respinto la richiesta di archiviazione del pm - provvedimento di cui siamo ora in grado di illustrare i contenuti -, ordinando un supplemento di indagini, nell’ambito dell’inchiesta sulle modalità di aggiudicazione dell’appalto per i lavori al Friuli, avvenuto senza alcuna gara, e sull’incarico di Rup assegnato a un dirigente del Comune (Padrini, appunto)

L’inchiesta

Del caso si sta occupando la sezione di Polizia giudiziaria della Guardia di finanza. Dopo la restituzione degli atti al procuratore facente funzioni, Raffaele Tito, le Fiamme gialle hanno provveduto ad acquisire l’ulteriore documentazione indicata dal giudice per il prosieguo degli accertamenti. «Solo il completamento delle indagini - ha concluso il gip - consentirà di valutare la molteplicità di inquadramenti emersa dall’esame del fascicolo.

Non è possibile minimizzare la vicenda, riconducendo il tutto alla necessità di evitare al privato (l’Udinese calcio, ndr) le lungaggini insite in un’ottusa e pedestre applicazione della normativa». Tra gli scenari proposti dal tribunale, ferma restando l’assenza di valutazione tecnico-giuridica sulle strutture dell’eventuale abuso, non c’è solo la «serie di vizi amministrativi, sintomatici dell’integrazione dei reati ipotizzati». Per il gip, «la strumentalizzazione del potere potrebbe corrispondere a uno sfruttamento “privato” dell’ufficio: il beneficio economico delle scelte andava a vantaggio dello stesso appaltante (il Comune, ndr), a sua volta proprietario superficiario dell’opera e utlizzatore esclusivo. Nella prospettiva del “terzo”, potrebbe configurarsi un indebito vantaggio patrimoniale dell’aggiudicataria».

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Udine 24 maggio 2013.Primo Consiglio Comunale..© Foto Petrussi Foto Press / Ferraro Simone

Il pm: archiviazione

È lo stesso giudice a riassumere gli argomenti sui quali il pm aveva formulato la richiesta di archiviazione. «Si riteneva lecita e giustificata - si legge nell’ordinanza - la predisposizione di un bando di gara a misura della successiva aggiudicataria, in quanto unica a essere concretamente interessata all’opera. Pur ritenendo assolutamente illegittima l’autorizzazione rilasciata dal sindaco a Padrini - continua - non si ravvisava alcun illecito di natura penale in assenza del dolo specifico: insussistenza della doppia ingiustizia e perseguimento del pubblico interesse alla realizzazione dell’opera. Sul fatto che poi Padrini fosse assunto dall’Udinese, non vi era prova di un precedente accordo». Quanto alle eventuali irregolarità realizzate dall’Udinese nell’affidamento delle opere, «si trattava comunque di meri inadempimenti contrattuali realizzati da un privato e pertanto estranei all’area del diritto penale. Il contratto - aveva argomentato il pm - non era una concessione e non trasferiva al privato alcun potere».

Il rapporto contrattuale

Al centro della vicenda la gara per la costituzione del diritto di superficie sullo stadio Friuli, finalizzato alla ristrutturazione e gestione dell’impianto esistente. Alla luce del contratto che il Comune aveva stipulato con l’Udinese il 29 marzo 2013 - e che l’ordinanza ripercorre -, il giudice ha escluso essersi trattato della mera costituzione di un rapporto tra un ente pubblico e un privato. «Il prezzo dell’operazione immobiliare - ricorda il gip - veniva determinato per la massima parte nella realizzazione di opere pubbliche, predeterminate attraverso procedure di evidenza pubblica, e per altra parte minore nella corresponsione di un canone annuale per tutta la durata del contratto (99 rate annuali, ndr)». Da qui, la prima conclusione. «Le opere - osserva il gip - vengono realizzate dal privato, ma utilizzando il denaro dovuto all’ente pubblico (e pertanto, dell’ente pubblico), per l’ammontare di 21 milioni di euro. Tale somma è spesa dal superficiario, ma non è del superficiario». Si tratta, in altre parole, di «spendita di denaro pubblico, per realizzare un’opera pubblica».

La scelta del Rup

Ed è a questo punto che si inserisce la figura del Rup. «La distinzione tra controllore e controllato è un principio generale universalmente riconosciuto - ricorda Vernì -. Qui, invece, il sindaco, su richiesta del controllato, autorizzava un proprio funzionario a svolgere attività extra lavorativa, consentendogli di divenire l’interlocutore principale nei rapporti con il Comune, per la realizzazione dell’opera pubblica. Poco dopo, lo nominava responsabile della direzione appalti del Comune. Il tutto - è l’ulteriore conclusione del gip - contro ogni regola di amministrazione interna. Pare difficile ritenere tutto ciò espressione di chiarezza d’intenti e di perseguimento del bene pubblico». A destare «notevole perplessità» è anche il fatto che Padrini «non fosse un tecnico abilitato e operasse in veste privata, sia prima che dopo le dimissioni». Il che, secondo il gip, basterebbe a costituire un’autonoma ipotesi di abusivo esercizio della professione.

La natura dell’attività

Richiamandosi a tre sentenze della Cassazione, Vernì assegna alla vicenda un inquadramento giuridico sostanzialmente diverso da quello sostenuto dalla Procura e approda alla convizione che «l’aggiudicatario divenga egli stesso pubblico ufficiale, ovvero incaricato di pubblico servizio, nel momento in cui si sostituisca all’ente pubblico nella realizzazione dell’opera con procedure pubblicistiche e fondi di fatto pubblici». La chiave di volta sta tutta qua. «In tal modo - continua - gli “inadempimenti civilistici” riconosciuti dalla stessa Procura diventano condotte “contra legem” a valenza pubblicistica ascrivibili direttamente al Rup, ovvero al rappresentante della stazione appaltante. E, come tali, potenziali condotte costitutive di reati contro la pubblica amministrazione».

I dubbi del giudice

Diversi gli spunti investigativi suggeriti dal magistrato. «Andranno approfonditi i rapporti personali tra rappresentanti della società e pubblici amministratori - scive nell’ordinanza - sia prima, sia dopo l’aggiudicazione». Per il gip, «pare difficile distinguere in questa fase tra interesse della collettività, interesse personale, quantomeno in senso politico elettorale, interesse della stazione appaltante e interesse della società beneficiaria. L’interesse pubblico, in senso proprio, era già stato espresso con la decisione di bandire il diritto di superficie, condizionandolo all’esecuzione dell’opera pubblica. A rigor logico, avrebbe dovuto quindi coincidere con l’esecuzione corretta e puntuale del bando di gara e del contratto. Non pare qualificabile come “pubblico” l’interesse a eludere o non adempiere gli accordi».

La regolarità degli appalti

A differenza del pm, che ha ritenuto insussistenti le ipotesi di reato della turbativa d’asta e riconsiderando anche gli appalti pubblici realizzati dall’aggiudicataria per conto del Comune, il gip ha indicato come «non illogico ravvisare l’impedimento, la turbativa e certo il turbamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, condizionando le modalità di scelta del contraente». L’invito è quindi di approfondire l’una e le altre vicende contrattuali, «a fronte del ruolo chiave assunto dal Rup, verosimilmente non abilitato, autorizzato in violazione di norme a svolgere un incarico extra professionale per un compenso pattuito in 100 mila euro, quindi assunto come dipendente dall’aggiudicataria».

Le ricadute economiche

Si tratta, a parere di Vernì, di questioni di particolare rilevanza, anche perchè «destinate a tradursi in un contenzioso economico assolutamente significativo. Si prospetta, infatti, già in atti - sostiene nell’ordinanza - il mancato riconoscimento di alcuni interventi già eseguiti. Solo che a quel punto, sarà l’ente pubblico a dover reclamare i propri diritti, pur avendo immediatamente ottemperato alla propria obbligazione, ossia alla cessione di superficie». Scenari noti alle cronache giudiziarie. «Il medesimo contenzioso - ricorda il gip - era già insorto nel precedente rapporto concessorio, in cui il Comune, anche per il mancato rispetto della norma sui pubblici incanti, non riconosceva alcune spese invocate dal debitore in compensazione». Come dire di guardarsi dal ripetere gli errori del passato.

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