Turni nelle dighe Il giudice dà ragione a nove guardiani

Il tribunale: la reperibilità speciale è prestazione lavorativa  La società condannata a pagare i danni e i crediti retributivi

MEDUNO. La reperibilità speciale a presidio delle dighe, in quanto luoghi isolati, va considerata orario di lavoro a tutti gli effetti. Il giudice del lavoro Angelo Riccio Cobucci ha dato ragione ai nove guardiadighe della Val Tramontina che, assistiti dall’avvocato Flaviano De Tina del foro di Udine, hanno fatto causa alla società Edison.

È stata emessa una sentenza parziale. La quantificazione del danno alla salute e del credito retributivo sono state invece demandate ai consulenti tecnici d’ufficio. Il ricorso dei guardiadighe – ultracinquantenni che presidiano i manufatti di Cà Selva, Cà Zul e Ponte Racli –è stato depositato il 31 maggio dell’anno scorso. «I lavoratori – ha precisato l’avvocato De Tina – venivano pagati ultimamente 23 euro lordi per ogni turno di guardia, dalle 17 alle 8 del mattino. Oltre a ciò svolgevano anche l’orario di lavoro normale di otto ore».

La società aveva qualificato i turni di vigilanza come “reperibilità speciale”. I guardiani rimanevano a disposizione della società, dopo il normale orario di lavoro, per eventuali verifiche in loco. Le dighe, infatti, devono essere controllate 24 ore su 24. «Stavano fuori – ha ricordato il legale – anche 30 o 70 ore al giorno. Non potevano allontanarsi dalla diga, dove peraltro avevano la disponibilità di un locale per dormire e farsi da mangiare».

Il giudice Riccio Cobucci, ispirandosi alle direttive dell’Unione europea, ha qualificato il servizio di guardiania come orario di lavoro a tutti gli effetti, con diritto alla prestazione piena con maggiorazione di straordinario. Precedenti sentenze di altri tribunali su casi analoghi avevano invece dato ragione alla società.

Il giudice ha condannato Edison a pagare le differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario o supplementare dall’agosto 2015 in poi, con incidenza su tutti gli istituti di legge e contrattuali. Spetterà ora a un consulente tecnico d’ufficio valutare i danni alla salute patiti dai lavoratori. La società infatti è stata condannata a risarcire i danni biologici ed esistenziali, la cui quantificazione sarà demandata a una consulenza tecnica d’ufficio medica, mentre un consulente contabile verificherà gli importi dovuti a titolo di retribuzione. Prossima udienza l’8 maggio. —

I.P.

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