Trasporto scolastico, i giudici: appalto nullo

SAN QUIRINO. Doccia fredda per i Comuni di Porcia e di San Quirino: è tutta da rifare la gara d’appalto, suddivisa in due lotti e gestita dalla Centrale unica di committenza che fa capo al comune purliliese, con la quale lo scorso luglio è stato affidato il servizio di trasporto scolastico nei due comuni, rispettivamente ad Atap spa per Porcia e ad Alibus International srl di Pordenone per San Quiirno. È un appalto per il triennio 2016-19.
Con sentenza pubblicata ieri, il Consiglio di Stato ha dichiarato “irricevibile” - in quanto presentato oltre il termine massimo - il ricorso del Comune di Porcia, rappresentato dai legali Mattia Matarazzo di Cordenons e Raffaella Turini di Roma, contro la sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia dello scorso novembre che aveva accolto il ricorso della Mesulana Servizi di Vittorio Veneto, esclusa dalla gara d’appalto, e disposto il rifacimento della stessa.
Si tratta di un appalto di oltre un milione di euro, di cui 314 mila riguardano il servizio di San Quirino. Per questo Comune è tra l’altro la prima gara gestita dalla Centrale unica di committenza di Porcia.
Il sindaco Gianni Giugovaz aveva lasciato intendere che, in base all’esito dell’appello, potrebbe decidere di tutelare il proprio Comune dall’eventuale danno.
Intanto è presumibile che i due appalti in essere continueranno, a garanzia della prosecuzione del servizio, sino alla fine dell’anno scolastico. Per settembre ci dovrà essere tuttavia un nuovo affidamento. «Ci auguriamo – è il commento dei legali della ditta vincitrice, gli avvocati Gianlugi Florian e Stefano Trubian di Treviso – che, dopo la seconda sentenza favorevole a Mesulana, il Comune di Porcia ottemperi celermente alle decisioni del supremo giudice amministrativo».
La ditta veneta aveva presentato ricorso al Tar contro i Comuni di Porcia e di San Quirino che si erano difesi in giudizio, impugnando la gara pubblica relativa ai due servizi di trasporto scolastico, dalla quale la Mesulana era stata esclusa prima dell’apertura della busta perché ritenuta non in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Un’esclusione che la ricorrente aveva ritenuto illegittimo. Il Tar aveva accolto il ricorso e disposto il rifacimento della gara. Sentenza questa che, avendo il Cds dichiarando irricevibile il ricorso in appello di Porcia, resta dunque valida.
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