Forze sociali tagliate fuori dalla ditta La Cgil vince la causa contro Oclam

Laura Venerus





Il giudice del lavoro del tribunale di Pordenone, Angelo Riccio Cobucci, con una sentenza del 16 marzo ha dichiarato antisindacale la condotta della Oclam di San Martino al Tagliamento, importante realtà commerciale di vendita al dettaglio di abbigliamento, intimo, scarpe e accessori per neonati, bambini e adulti. Il ricorso era stato presentato dalla Filcams Cgil di Pordenone tramite l’avvocato Luigi Locatello in base a una serie di violazioni che erano state riscontrate dal sindacato. Nello specifico, si parla di violazione del diritto di associazione e attività sindacale, il diniego di esercitare diritti sindacali nel luogo di lavoro alle rappresentanze territoriali e aziendali, la violazione del diritto di partecipazione e consultazione del sindacato per le azioni di contrasto al Covid in ambito lavorativo, la violazione del diritto del sindacato di essere consultato nei processi di ristrutturazione aziendale e di poter esercitare attività di tutela dei propri affiliati e dei lavoratori in generale. Nello specifico, da documentazione acquisita su ordine giudiziale è emerso che, da giugno a luglio 2020, il personale in forza alla Oclam era passato da 21 a 11 dipendenti. Un drastico calo del numero di lavoratori che l’impresa ha giustificato con ragioni di tipo tecnico-organizzativo. In realtà, la variazione del numero di dipendenti sarebbe stata la conseguenza della stipula di un contratto di appalto, datato 26 giugno 2020, che ha visto il trasferimento di dieci dipendenti della Oclam a una società terza, operativi nel magazzino e nell’area commerciale del negozio. «Tale decurtazione – come spiegato dal sindacato Cgil – aveva portato il numero dei lavoratori al di sotto della quota di 15, che rappresenta la soglia dalla quale poter esercitare la tutela sindacale». Il giudice del tribunale di Pordenone ha dichiarato che la riduzione del personale al di sotto dei 15 dipendenti non si configurerebbe come processo di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, bensì «si configura giuridicamente una condotta antisindacale – si legge nella sentenza – ovvero realizzata al fine di conculcare il diritto di associazione e di esercitare tutte le prerogative previste dal titolo 3° della legge 300 del 1970». Il riferimento agli estremi di legge è relativo allo Statuto dei lavoratori che stabilisce, proprio nel titolo terzo, l’attività sindacale. Soddisfazione per l’esito del processo è stata espressa dalla Filcams Cgil, in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. —



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