Trenitalia sposta i dipendenti ed è condannata a risarcirli

Il giudice dà ragione a un addetto ai cargo trasferito da Cervignano a Udine. La sentenza pilota in Italia provocherà una raffica di ricorsi: 50 in Friuli

UDINE. Trenitalia condannata per un trasferimento temporaneo illegittimo. È una sentenza pilota a livello nazionale quella del tribunale di Udine che costringe in prima battuta la spa a risarcire 2 mila 600 euro a un dipendente, ma sono circa una cinquantina i casi simili in regione.

Ecco perché il ricorso potrebbe essere il primo di una lunga serie che coinvolge l’intero Stivale.

È Fausto Potocco a scoperchiare il vaso. Rappresentato dall’avvocato Debora Della Dora Gullion e assistito dalla Filt Cgil, Potocco è capo tecnico rotabili da una quindicina d’anni per la sezione cargo a Cervignano. Ma nel 2013 viene distaccato prima a Udine e poi a Trieste.

Ed è proprio questo il nocciolo della questione. Perché il contratto nazionale non prevede trasferimenti temporanei e pertanto quei distacchi dovevano essere indennizzati come trasferte.

«Nei primi mesi del 2014 – ricorda Salvatore La Vigna della Filt Cgil –, un nostro iscritto da oltre 40 anni denuncia il distacco dalla Divisione cargo impianto manutenzione corrente di Cervignano presso altre strutture presenti in regione del gruppo Ferrovie dello Stato senza che la società avesse dato nessuna informazione e, soprattutto, in assenza di criteri minimi di tutela del lavoratore. Dopo diversi solleciti inoltrati alla Divisione cargo, abbiamo chiesto il rientro nella sede di appartenenza del dipendente oltre al pagamento della indennità di trasferta».

Secondo la Cgil però alle comunicazioni non sono seguite risposte. Ed è qui che entra in campo l’avvocato Della Dora Gullion: «L’articolo 77 del contratto nazionale di lavoro non si riferisce soltanto alla trasferta in senso tecnico bensì anche agli altri trattamenti per attività fuori sede – precisa della Dora –. Comprende perciò tutte le attività svolte dal lavoratore fuori dalla sua sede di lavoro originaria, aventi il carattere della temporaneità rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività. Tra queste rientra senz’altro anche il distacco che si verifica quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse legato alla gestione dell’impresa, mette temporaneamente a disposizione un soggetto presso altro datore di lavoro. Il distacco, quindi, si caratterizza quale spostamento temporaneo del lavoratore verso un’altra località lavorativa. Sussiste, pertanto, il diritto del lavoratore al riconoscimento dell’indennità richiesta».

Allo stesso modo la pensa anche il giudice del lavoro, Fabio Luongo, che ha accolto il ricorso condannando Trenitalia a pagare 2 mila 600 euro, oltre alle spese di giudizio (980 euro). «Sono tanti i lavoratori in regione e in Italia che possono beneficiare delle differenze retributive – assicura La Vigna – e il sindacato è disponibile a fornire tutti i dipendenti gli elementi utili per una eventuale vertenza».

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