Servizi a Casa Serena, il Tar rigetta il ricorso Dussman
Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso depositato da Dussmann service srl contro il Comune di Pordenone, Sodexo Italia e Tintoria Lombarda srl, relativamente all’aggiudicazione definitiva a Sodexo della gestione dei servizi alberghieri di Casa Serena, pulizia e sanificazione presso il Centro per anziani di Torre e alcuni servizi di assistenza domiciliare, appalto che è partito con l’1 settembre 2012 per concludersi il 31 agosto 2021.
La ditta ricorrente aveva partecipato alla gara indetta dal Comune di Pordenone, nel bando si prevedeva quale requisito speciale la certificazione per l’attività di progettazione, erogazione e controllo dei servizi di ristorazione, pulizia e lavanderia. Era consentito avvalersi di un’impresa ausiliaria che doveva essere in possesso di tutti i requisiti previsti. Nel ricorso, Dussmann segnalava che Sodexo con Tintoria Lombarda, avrebbero omesso di dichiarare il possesso dei requisiti, ciononostante la ditta vincitrice non è stata esclusa. Contestata anche la dichiarazione di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per il turismo e i pubblici esercizi, che riguarderebbe solo una parte dei servizi oggetto di appalto.
Dei vari punti di doglianza indicati nel ricorso, il Tar è entrato nel merito smontando le “accuse”. Nello specifico, relativamente alle dichiarazioni sui requisiti i giudici hanno rilevato come la ditta vincitrice avesse presentato il modello previsto dal bando; a possedere i requisiti previsti era la società ausiliaria, e una dichiarazione in tal senso risulta agli atti. Rispetto al contratto di lavoro applicabile, al di là delle dichiarazioni vale quel che prevede la legge, ovvero l’applicazione dei contratti di lavoro relativi alle singole prestazioni. Rispetto alla presunta incongruità dell’offerta, in particolare laddove si indica il monte ore indicato nelle offerte stesse e il corso riferito al personale, la censura non è rilevante laddove riguarda la discrezionalità della stazione appaltante. I giudici rilevano inoltre che per la parte relativa al costo del lavoro, la ditta vincitrice aveva offerto parametri relativi alle ore mediamente lavorate, che non è coincidente al costo effettivo del personale. Cassata infine anche la quinta censura relativa ad una presunta omessa ponderazione dei punteggi. Il Tar, pronunciandosi sull’argomento, ha rigettato il ricorso incidentale e quello princiaple; ha anche stabilito per le spese di giudizio, la loro compensazione tra le parti.
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