Proteste al Copernico, vittoria bis per la prof: non lascerà la classe

Quali sono gli interessi dell’istituto «meritevoli di tutela» e quale interferenza può esservi nell’andamento didattico della classe «tale da rendere necessaria l’interruzione della continuità...
Quali sono gli interessi dell’istituto «meritevoli di tutela» e quale interferenza può esservi nell’andamento didattico della classe «tale da rendere necessaria l’interruzione della continuità didattica in una classe che aveva già manifestato carenze nella materia alle soglie dell’esame di Stato»?

Sono alcune delle questioni su cui il tribunale civile di Udine ha puntato l’attenzione, nel valutare e rigettare il reclamo proposto dal ministero dell’Istruzione contro l’insegnante del liceo scientifico “Niccolò Copernico” che si era opposta al provvedimento della dirigente di revoca dell’assegnazione di una classe. Provvedimento adottato, con effetto immediato, il 9 gennaio scorso sulla scorta della protesta dei genitori di uno studente, e di cui il giudice del lavoro cui la prof si era rivolta aveva sospeso gli effetti. Ora, a cassare la vicenda con una seconda sentenza favorevole all’insegnante è il collegio presieduto dal giudice Andrea Zuliani (a latere, i colleghi Marina Vitulli, relatore, e Giuliano Berardi), che hanno anche condannato il ministero al pagamento delle spese di lite liquidate in 2.300 euro.

Al centro della vertenza, la misura della preside, censurata già dal giudice Fabio Luongo quanto a «incompletezza e unilateralità dell’istruttoria» - le accuse mosse dalla famiglia non erano state verificate in contraddittorio -, che per quelle ore aveva previsto l’utilizzo della docente in attività progettuali e per eventuali supplenze di colleghi assenti in caso di urgenza.

Nel motivare la variazione, la scuola aveva parlato della necessità sia di «salvaguardare gli interessi dell’istituto e di mettere la docente nelle migliori condizioni operative», sia di «evitare qualsivoglia interferenza nel regolare andamento didattico» di quella classe, di cui la prof aveva più volte segnalato le carenze nella propria materia. Spiegazioni «del tutto generiche», a parere del tribunale, che ha smontato anche le due ulteriori motivazioni. Da un lato, il richiamo al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’insegnante, «che contrasta con la natura meramente organizzativa dell’atto» e la cui efficacia è stata altresì sospesa dal giudice del lavoro. Dall’altro la richiesta a inizio anno scolastico della stessa prof di essere assegnata ad altra classe, di fronte alla quale – ha ricordato il collegio – il dirigente aveva ritenuto prevalente la necessità di continuità didattica.
(l.d.f.)

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto