Prima escluso, poi dichiarato vincitore: a Pisa la cattedra va a un prof dell'Università di Udine

PISA. Lo aveva già detto il Tar che quel posto non andava assegnato alla candidata interna dell’ateneo. Troppo evidente la qualità dei lavori del concorrente esterno messo da parte a favore della concorrente vittoriosa con «motivazioni illogiche, sviate e prive di ogni consistenza e in parte su argomenti insufficienti di cui non era stato fornito concreto riscontro».
A distanza di tre mesi l’università era andata avanti per la sua strada e ora è sempre il Tribunale amministrativo regionale che ritorna sul punto sostituendosi all’ateneo e assegnando la cattedra al candidato escluso in modo illegittimo.
E fa anche qualcosa in più che va oltre i contenuti amministrativi della causa: manda gli atti alla Procura per valutare eventuali profili di responsabilità penale nella vicenda.
Era il 10 ottobre 2019 quando giudicandolo illegittimo il Tar annullò il concorso per assegnare una cattedra di professore ordinario in Linguistica al dipartimento di Filologia. Una sentenza che a gennaio era stata disattesa dall’ateneo, pronto a procedere come se nulla fosse alla nomina e alla stipula del contratto con la candidata che per i giudici amministrativi non doveva occupare quel posto.
Nel verdetto per ottemperanza non ci sono rinvii a commissioni per ulteriori valutazioni con lungaggini e tempi dilatati. È il Tribunale che agisce per conto dell’ateneo e “impone” la chiamata alla cattedra del professore escluso.
Un docente che per la commissione di valutazione aveva un curriculum eccellente, ma che il consiglio di dipartimento aveva ignorato a vantaggio della collega, interna all’università pisana.
Il professor Vittorio Formentin, 60 anni, di Padova, ordinario di Storia della lingua italiana all’università di Udine, assistito dall’avvocato Francesca Mazzonetto, si è visto accogliere il ricorso e spalancarsi le porte della cattedra a Pisa.
L’esclusa è la professoressa Roberta Cella, 51 anni, di Savona, associata di Linguistica a Pisa, assistita dal professor Nicola Pignatelli.
«La dichiarazione di nullità della delibera impugnata per violazione ed elusione del giudicato comporta l’esaurimento della discrezionalità dell’ateneo per effetto del principio del one shot temperato oramai accolto dalla prevalente giurisprudenza – scrivono i giudici –. Per cui la decisione relativa alla scelta del docente a cui conferire la chiamata non può nuovamente essere rimessa all’ateneo e deve essere, invece, assunta da questo Tribunale nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito di cui gode in questa sede.
Il Tribunale ritiene che in assenza di plausibili ragioni per prescindere dai giudizi di merito comparativo espressi dalla commissione valutatrice la chiamata debba essere effettuata in favore del professor Vittorio Formentin».
Il Tar nomina come commissario ad acta il rettore Paolo Mancarella «affinché provveda, come longa manus del Tribunale e in sostituzione di tutti gli organi competenti, ad adottare gli atti amministrativi necessari ad attribuire al professor Vittorio Formentin la posizione di cui al bando del 29 marzo 2018».
All’epoca del ricorso vinto dal professor Formentini i giudici aveva sottolineato che la commissione aveva «lodato l’intera produzione scientifica del candidato mettendone in luce l’alta originalità di taglio e contenuti.
Si è parlato di “ricerche altamente originali e di prima mano” frutto di costante sinergia fra approfondita ricerca di archivio e analisi linguistica che gettano luce sulla linguistica moderna attraverso la grammatica storica evidenziando le dinamiche dei mutamenti linguistici.
Il contributo a giudizio della commissione apporta un incremento alle conoscenze sull’italiano antico definito ingente dal punto di vista quantitativo ed eccellente sotto quello qualitativo per originalità, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione – scrive il Tar –. Tali apprezzamenti non si ritrovano nella valutazione operata sulla produzione dell’altra professoressa, (Cella, ndr) sulla quale la commissione ha espresso comunque un giudizio altamente positivo (per rigore di metodo e apporti di conoscenza alla comunità scientifica) ma non connotato da rilievi di assoluta eccellenza».
Non era stato motivato con argomenti solidi dal consiglio di dipartimento per quale ragione la formazione degli insegnanti medio superiori (uno dei titoli a favore della docente Cella, ndr) «debba considerarsi elemento di rilevanza tale da connotare il profilo complessivo del dipartimento di linguistica dell’ateneo pisano rispetto alle ordinarie attività di didattica e ricerca universitaria».
E poi l’altro titolo ritenuto dall’ateneo a favore della candidata vincente e ora esclusa, la collaborazione con università straniere, pecca di un passaggio formale.
«Dirimente è, in ogni caso, il fatto che la promozione della collaborazione con università straniere è stata inserita nel piano strategico di ateneo con la delibera del 29 novembre 2018 successiva a quella di indizione della selezione di cui si discute che è del 29 marzo dello stesso anno» si legge nella sentenza. In pratica una dei punti a sostegno della professoressa era successivo all’indizione della selezione.
Definitiva la sciabolata del Tar: «Ragioni di trasparenza ed imparzialità non possono ammettere che decisioni posteriori alla pubblicazione del bando divengano a posteriori determinanti ai fini dell’esito della selezione». Cattedra annullata e assegnata a chi aveva i titoli per meritarsela.
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