Operaio morì alla Bioman: assolti i datori di lavoro
Per il giudice e per l’accusa si è trattato di un errore umano. Le difese hanno dimostrato che gli interventi di protezione erano stati attuati

MANIAGO. Non c’è stata alcuna negligenza, né ci sono state violazioni delle normative per la sicurezza sui luoghi di lavoro, da parte della società cooperativa Siderstanga di Padova e della Bioman spa. È stato un errore umano a causare, il 5 giugno 2013, la morte di Dashamir Bogdani, operaio albanese di 28 anni.
È questa la conclusione alla quale è giunta l’accusa nel procedimento penale a carico di Marco Pierobon, amministratore unico di Siderstanga e di Maurizio Simionato, consigliere delegato in materia di sicurezza sul lavoro della Bioman.
Il viceprocuratore onorario Enrico Schenato, ieri mattina, ha concluso per l’assoluzione. Analogo il verdetto pronunciato dal giudice monocratico Licia Consuelo Marino: assolti entrambi dall’accusa di omicidio colposo perché il fatto non costituisce reato.
Il dipendente della Siderstanga (ditta in subappalto alla quale, tramite una terza impresa, erano stati affidati i lavori di manutenzione e pulizia degli impianti) stava ripulendo dal compost il pavimento insieme con un collega, quando è stato travolto da un caterpillar condotto da Arian Agasi, 31 anni, suo connazionale. Il giovane è stato poi trascinato e schiacciato sotto la benna prima che la macchina si arrestasse, morendo quasi sul colpo.
Agasi ha già patteggiato 5 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa. Simionato e Pierobon, invece, hanno scelto di dimostrare la loro estraneità ai fatti in dibattimento. E ci sono riusciti. Già nel capo di imputazione si puntualizzava che Agasi aveva caricato troppo la benna della pala meccanica, percorrendo così il tragitto all’interno dello stabilimento senza un’adeguata visibilità e senza rispettare le istruzioni di Bioman spa e le regole del codice della strada.
Durante il dibattimento sono cadute tutte le accuse a carico di Pierobon e Simoniato. Al primo la Procura contestava di non aver coordinato gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori. Al secondo di non aver fornito informazioni dettagliate sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione alle ditte in subappalto.
Ebbene, al processo il collegio difensivo ha portato invece le prove che i corsi di formazione ai dipendenti di entrambe le ditte erano stati somministrati, tutte le informazioni sulla prevenzione dei rischi fornite e gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi perfettamente coordinati.
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