Nuove farmacie nel caos, stop all’apertura di 17 sedi

Sospeso il provvedimento della Regione Fvg dopo il ricorso presentato da uno dei candidati. L’avvocato Bertossi: chi è stato chiamato nella seconda tranche di affidamenti è stato penalizzato

UDINE. Nuove farmacie nel caos. Il Tar del Fvg ha sospeso l’esecuzione del provvedimento con il quale la Regione aveva assegnato 18 nuove sedi farmaceutiche ai professionisti che avevano partecipato al bando ed erano rimasti esclusi dai primi affidamenti.

I giudici hanno infatti ritenuto fondato il ricorso presentato dall’avvocato Alberto Bertossi su mandato di Francesca Tilatti e Pietro Modotti.

Secondo il legale l’avviso del secondo interpello dei vincitori del concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche ha violato quanto stabilito dall’articolo 11 dello stesso bando penalizzando chi si è ritrovato a poter scegliere solo tra le 17 sedi “scartate” dai primi 45 della graduatoria.

Il bando era finalizzato a individuare i titolari delle 45 nuove farmacie che dovranno aprire in Fvg. I primi 45 in graduatoria sono quindi rientrati nel primo interpello del 2 ottobre scorso.

A ogni vincitore è stata assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza a patto che non fosse già stata assegnata a un candidato meglio collocato. Ma l’articolo 11 del concorso stabiliva anche che il candidato ha 15 giorni per accettare la sede assegnata.

Non solo: «Durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate, le sedi non aperte entro 180 giorni dall’accettazione, nonché le sedi resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori o per altra causa di esclusione e decadenza, sono assegnate scorrendo la graduatoria».

Peccato che l’avviso per il secondo interpello sia stato comunicato il 12 gennaio. Ben prima quindi della scandenza di 180 giorni entro la quale i vincitori sono chiamati ad aprire l’attività. Inoltre - rimarca l’avvocato Bertossi - nell’elenco delle sedi disponibili per il secondo gruppo c’erano soltanto le 17 sedi “scartate” dai primi 45 della graduatoria come comunicato dalla Regione nell’elenco delle assegnazioni dello scorso 9 novembre.

Mentre a parere di Bertossi, non soltanto «sarebbe stato più corretto attendere i 180 giorni, ma quanto meno si doveva integrare quel primo elenco con le altri sedi che dal 9 novembre al 12 gennaio si erano liberate».

Nel ricorso viene citato per esempio il caso della quarta sede farmaceutica di Cervignano che era stata assegnata a una farmacista poi cancellata dall’albo, motivo questo di esclusione dalla graduatoria. Ma la sede di Cervignano non è stata inserita nell’elenco di quelle disponibili al secondo interpello.

E lo stesso vale - si legge sempre nel documento inviato al Tar da Bertossi - per la farmacia numero 62 di Trieste scelta inizialmente dal terzo classificato che poi ha optato per una sede in Veneto avendo partecipato anche a quel concorso così come ha fatto il secondo classificato che aveva optato per Fiume Veneto ma avendo vinto anche a Marostica ha rinunciato alla sede in Fvg.

E non è finita qui. Entro 30 giorni - sottolinea Bertossi, che si è avvalso del parere dell’avvocato Michele Sartoretti, esperto riconosciuto di diritto farmaceutico - i vincitori devono accettare e anche indicare la sede in cui intendono aprire, ma in base ai documenti forniti dall’Ass 5 e dall’Ass 2 in pochi l’hanno fatto e dunque anche le sedi di Porcia, Spilimbergo, Fiume Veneto, Sacile, Cordenons, Staranzano, Gradisca d’Isonzo e Latisana era da considerare disponibile alla data in cui c’è stato il secondo interpello».

«È facile intuire - sostiene Bertossi - come le sedi non accettate al primo interpello siano sedi meno appetibili rispetto a quelle accettate, ragion per cui attribuendo ai candidati chiamati al secondo interpello la facoltà di scegliere unicamente tra le prime, automaticamente si riservano ai candidati che saranno chiamati ai successivi interpelli quelle più appetibili, scelte dai primi ma non aperte nei tempi previsti e quindi tornate disponibili».

Per questo motivo è stata chiesto l’annullamento del secondo interpello e la sospensiva in via cautelare che il Tar ha accolto riconoscendo - si legge nel dispositivo del collegio presieduto da Oria Settesoldi - «la violazione dell’articolo 11 dal bando, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento e manifesta irrazionalità».

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