Morì in un cantiere, Cimolai vince la causa

Società e due funzionari non dovranno risarcire la vedova La Corte d’appello: al preposto spetta la gestione dei rischi

La Cimolai spa, difesa dall’avocato Romeo Bianchin, ha vinto in appello la causa civile legata all’infortunio mortale sul lavoro in cui aveva perso la vita il 27 ottobre 2012fa Fabio Carrer, mentre era impiegato in un cantiere nell’autostrada Salerno-Reggio Calabria.

La Corte d’appello di Trieste ha completamente riformato la sentenza di primo grado. Il tribunale di Pordenone, il 21 settembre 2016, aveva condannato la Cimolai spa, nonché in solido due suoi funzionari, Mario Cimolai e Massimo Moras, al pagamento a favore della vedova, dedotti gli importi anticipati dall’Inail, di 309.447 euro, oltre alle spese giudiziali.

Il tribunale di Pordenone aveva ritenuto che fossero state violate misure di sicurezza e dunque che fosse provata la responsabilità della società e dei funzionari. Carrer, che aveva il ruolo di preposto, aveva dato avvio alla rimozione di un parapetto lungo 4 metri e pesante 240 chilogrammi, che lo ha colpito all’improvviso mentre stava svitando i bulloni che univano il manufatto alla trave di varo. Per il tribunale di Pordenone, la società e i funzionari non avevano rispettato le norme previste per l’attività svolta dal preposto, né avrebbero dotato tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando sulla sua osservanza.

La Cimolai spa e i due funzionari, difesi dall’avvocato Bianchin, hanno proposto appello, insieme con l’assicurazione. La Corte d’appello di Trieste ha ritenuto che la società abbia rispettato ogni normativa in materia di sicurezza, evidenziando inoltre che l’infortunato rivestiva la qualifica di preposto e aveva una notevole esperienza professionale come montatore.

«La Corte d’appello – ha osservato l’avvocato Bianchin – ha richiamato e fatto propria una recente sentenza della Cassazione del 19 febbraio, sottolineando come in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per individuare il garante nelle strutture aziendali complesse, occorre far riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, essendo comunque generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo. Un’importante e determinante ripartizione in materia di sicurezza sul lavoro ai fini dell’individuazione delle conseguenti responsabilità». —

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