Mais Ogm, i giudici europei danno ragione a Fidenato

La coesistenza tra colture tradizionali e colture geneticamente modificate non è stata regolamentata? Colpa dello Stato, non può farne le spese l’agricoltore che vuole seminare Ogm. E nel caso specifico Giorgio Fidenato. La Corte di Giustizia europea non lascia dubbi: l’Italia e il Fvg non potevano impedire al tenace agricoltore di Arba di seminare Mon 810. Né a chi, come lui – si pensi ai soci di Futuragra – volesse seminare il granturco transgenico riconosciuto dalla Ue.
«Il diritto dell’Unione – recita l’ordinanza della Corte, interpellata dal tribunale di Pordenone chiamato a giudicate Fidenato per le semine senza autorizzazione a Fanna, e Vivaro nel 2010 (mentre nel 2011 la forestale ha sequestrato, oltre alla sua azienda, terreni agricoli a Fanna, al confine tra Vivaro e Maniago, a Mereto di Tomba e Coseano) – dev’essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais Mon 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (Ce) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/9/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/Ce del Consiglio» come modificata dal regolamento 1829/2003, ben dieci anni fa.
Inoltre la normativa europea «non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l’ottenimento di un’autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture». Una pronuncia netta che accoglie le ragioni che Fidenato e l’avvocato Francesco Longo hanno sempre sostenuto. «La Corte stabilisce nettamente il diritto alla semina e riconosce la deroga dalla normativa Comunitaria – analizza Longo – solo in caso di compromissione della salute o della tutela ambientale, per dimostrare le quali servono dati scientifici non ragioni di tipo economico come in questo caso. L’assenza di piani di coesistenza, di cui è responsabile lo Stato, non possono legittimare la richiesta di una nuova autorizzazione da parte dello Stato». E terminata la causa penale, con una probabile asoluzione, potrebbe esserci quella civile. «Valuteremo – dice Longo -, anche sulla base della nota sentenza Francovich, sempre della Corte di giustizia, che stabilisce la responsabilità civile dello Stato per il mancato recepimento delle direttive comunitarie».
Martina Milia
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