Lavoro e voucher, ecco tutte le novità 2016

In vigore le nuove regole per chi usa i buoni. È caos sugli indirizzi a cui bisogna scrivere. Un “messaggino” prima del lavoro o scatta la multa

ROMA. I sindacati sul piede di guerra, l'incremento delle irregolarità riscontrate dagli ispettori del lavoro nelle situazioni lavorative pagate tramite voucher, e il boom che i buoni lavoro hanno avuto negli ultimi anni, hanno spinto il governo a muoversi in fretta e ad accogliere la proposta del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di Giuliano Poletti e ad intervenire sul Jobs Act integrandolo con disposizioni che regolamentassero i lavori accessori.

Da oggi entrano in vigore le nuove regole. I voucher sono diventati tracciabili e sono in arrivo sanzioni salate per quegli imprenditori che li utilizzavano in modo illecito: ora rischiano fino a 2.400 euro di multa.

Si tratta di una rivoluzione già annunciata nei mesi scorsi e con cui ora imprenditori e lavoratori dovranno imparare a familiarizzare. Con una complicazione non da poco: non sono stati ufficializzati infatti l’indirizzo mail e il numero sms a cui fare la comunicazione dell’avvio della prestazione. Ma su questo torneremo più tardi.

ORA SI CAMBIA

Le novità principali sono due: i datori dovranno comunicare all'Inps via mail o sms almeno un'ora prima dall'inizio della prestazione, i dati del lavoratore (o il suo codice fiscale), la durata e la sede della prestazione; mentre l'altra riguarda le sanzioni cui gli imprenditori trasgressori andranno incontro e che potranno arrivare fino a 2.400 euro.

I NUMERI IN FVG

La rivoluzione dei voucher interessa circa 50.000 lavoratori del Friuli Venezia Giulia, stando ai dati forniti dall'Inps e aggiornati al 2015, dove a fronte di 4 milioni di voucher venduti in regione, ciascun lavoratore ne ha ricevuti 79.

CHI PUÒ RICHIEDERLI

Possono stipulare rapporti di lavoro tramite voucher sia imprenditori che enti senza fino di lucro che famiglie. Si tratta quindi di: casalinghe, pensionati, studenti nei periodi di vacanza, cassintegrati, titolari d'indennità di disoccupazione, lavoratori a tempo parziale, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e privati. Nel caso di società appaltatrici di servizi è possibile ricorrere ai buoni lavoro solo per attività di stewarding, ovvero di sorveglianza durante partite di calcio.

QUANTO VALGONO

Il valore nominale di un buono è di 10 euro, ed è tutto il costo sostenuto da chi richiede la prestazione, esaurendo in questo modo ogni onere nei confronti di fisco ed enti previdenziali. Per il lavoratore il netto è di 7,50 euro, tasse e assicurazione infortuni detratta. Ovviamente il lavoratore pagato con i voucher non ha diritto a ferie, malattia, disoccupazione e a tutti gli altri indennizzi. Discorso diverso per la pensione perché i voucher valgono ai fini previdenziali. Il valore orario di ogni buono, come detto, è di 10 euro, di cui 7,50 euro netti vanno al lavoratore mentre 2,50 all'Inail e all'Inps.

IL DECRETO

Le novità del nuovo decreto legislativo del 24 settembre 2016 numero 185 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.81/2015" è entrato in vigore sabato scorso. Il Governo intende stringere la morsa sul lavoro nero e cercare di mettere un freno al precariato. Ma ecco, in sintesi cosa cambia.

TRACCIABILITÀ

I committenti (imprenditori non agricoli o professionisti ) se richiedono i voucher per pagare prestazioni di lavoro accessorio devono, almeno un'ora prima dell'avvio della prestazione, comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, via sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, oltre a luogo e durata della prestazione.

La novità sta nelle tempistiche: fino a ieri il datore di lavoro era comunque tenuto a trasmettere i dati del lavorare all'istituto di previdenza sociale ma aveva tempo fino 30 giorni e non era necessario precisare l'arco temporale della prestazione accessoria pagata con i voucher. Ciò permetteva ad alcuni datori di lavoro di ricorrere ai voucher come espediente per giustificare la presenza, in azienda, di dipendenti senza un regolare contratto di lavoro.

BADANTI, COLF E BABY SITTER

L'obbligo della comunicazione all'Inps non vale per le famiglie, che, infatti, sono esentate dal trasmettere i dati della baby sitter e le ore del suo impegno in casa. Stesso discorso vale per badanti e colf.

TUTTO VIA SMS O MAIL

Niente più moduli cartacei, la comunicazione all'Inps può avvenire mandando un sms o inviando una mail. Per ulteriori indicazioni in merito a questo punto sarà necessario aspettare future disposizioni.

CAOS SUGLI INDIRIZZI

La legge non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio. Nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 o email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it).

Tuttavia finora non ci sono norme o atti amministrativi che confermano questa conclusione. Fino a quando il Ministero non darà indicazioni al riguardo, la strada più cauta sarebbe quella di inviare l’sms oppure le mail agli indirizzi esistenti per il lavoro intermittente. In questo modo sarebbe conferita “data certa” all’invio, e sarebbero rispettate in pieno le finalità antifraudolente della norma.

IL SETTORE AGRICOLO

Merita un discorso a parte. Anche gli imprenditori agricoli hanno l'obbligo della comunicazione dei dati, sede e durata del rapporto lavorativo all'Inps ma hanno a disposizione 3 giorni per farlo. In questo settore è diverso anche il valore economico dei voucher : la retribuzione oraria dei dipendenti agricoli varia da provincia a provincia.

IL TETTO SALARIALE

I committenti possono ricorrere ai voucher per compensi per un massimo di 2mila euro all'anno per ciascun lavoratore ma i compensi complessivi dati dalla somma dei compensi di tutti i lavoratori a voucher non possono superate i 7mila euro netti annui.

MULTE SALATE

Infine le multe. Per tutelare i lavoratori i datori di lavoro che non comunicheranno i loro dati o che saranno trovati in regime di irregolarità rischiano una sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro moltiplicate per ciascun lavoratore di cui è mancata la comunicazione.

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