Il Tar del Lazio dimezza i lotti a Rizzani de Eccher

I lotti in cui l’accordo quadro quadriennale per il risanamento strutturale di opere d’arte su tutto il territorio nazionale aveva suddiviso il bando erano 24, per un valore stimato in 1.200.000.000 euro. Un’occasione ghiotta, ma sulla quale era stato posto il cosiddetto “vincolo di partecipazione”: una sola possibilità di offerta per ciascun partecipante alla gara. Prescrizione che l’impresa “Rizzani de Eccher spa” non avrebbe rispettato, ritrovandosi aggiudicataria sia del lotto 5 Veneto-Friuli Venezia Giulia - parte 1, in quanto mandataria del Raggruppamento temporaneo d’imprese costituito con la “Spic srl”, sia del lotto 6 Veneto-Friuli Venezia Giulia - parte 2, vinto dalla sua controllata “Sacaim spa”.
A sollevare la questione e trascinare davanti al Tar del Lazio l’“Anas spa”, che aveva approvato la proposta di aggiudicazione, e la stessa Sacaim, è stato il “Consorzio stabile europeo”, in proprio e quale capogruppo del Rti, che aveva a sua volta presentato offerta per il lotto 6. E che, avuto accesso agli atti e accertato che Rizzani de Eccher detiene il cento per cento del capitale della sua concorrente, non aveva esitato a impugnarli e chiederne l’annullamento.
Il ricorso è stato giudicato fondato. «È documentato – scrive il Tar in sentenza – che appartengono al medesimo gruppo societario, trovandosi peraltro tra loro in rapporto di controllo totalitario. Inoltre, Marco de Eccher ricopre in entrambe le società la carica di presidente del Cda». L’Anas si era difesa sostenendo che la clausola, che vieta di partecipare «in qualità di mandatari o mandanti, anche cooptati, di un Rti concorrente a un lotto che partecipino ad altri sotto qualsiasi forma» dovesse essere interpretata in maniera «stretta». —
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