Fallimento Sostero, vincono gli acquirenti

LIGNANO SABBIADORO. All’atto del preliminare, avevano versato alla ditta un acconto decisamente sostanzioso. Ma il tracollo del Gruppo Sostero e la dichiarazione di fallimento che ne era seguita avevano improvvisamente ribaltato le carte in tavola. Il rischio di vedere, in una volta sola, persi i soldi già versati e infranto il sogno di diventare proprietari di un prestigioso appartamento al mare, allora, era diventato molto più che un’ipotesi.
Ora, a ricalibrare i termini della vicenda e restituire ai preliminaristi del “Mauritius Palace” di Lignano Sabbiadoro la speranza di salvare i rispettivi investimenti sono le due sentenze emesse in questi giorni dal tribunale di Udine a favore di altrettanti acquirenti: per entrambi è stato disposto il recupero della caparra (750 mila euro in tutto) e il trasferimento - cioè, la possibilità di diventare proprietari - dell’immobile e dei relativi posti auto.
Contratti e acconti. Il segreto del successo delle due cause sta nella tempestività dell’azione. Il primo caso si riferisce a una pordenonese che nel 2006 sottoscrisse un contratto preliminare per l’acquisto di un appartamento del valore di quasi 700 mila euro con la “Immobiliare Sabbiadoro srl”. Venuta a conoscenza delle difficoltà economiche del gruppo e avendo pagato già un acconto di 400 mila euro, nel giugno del 2012 la donna decise di rivolgersi a un legale e avviare un’azione di esecuzione in forma specifica del preliminare, trascrivendo immediatamente la domanda nei pubblici registri.
E facendolo - quel che più conta - prima della dichiarazione di fallimento della srl, intervenuta di lì a due mesi. La scelta dei curatori di resistere in giudizio avrebbe dato il via alla causa. Simile il percorso della seconda vertenza, avviata da un’anziana coppia della Destra Tagliamento, a sua volta interessata a un appartamento del Mauritius e che, degli oltre 650 mila euro pattuiti, ne aveva consegnati già al costruttore 350 mila a titolo di anticipo.
I difensori: giocato d’anticipo. A giocare a favore della tesi dei preliminaristi, in entrambi i procedimenti, è stata la trascrizione della domanda giudiziale. «Nella casistica dei contratti preliminari di compravendita immobiliare da costruttore per scrittura privata semplice, né autenticata, né trascritta - spiega l’avvocato Roberto Omenetto, che con il collega Alessio Pagnucco ha seguito entrambe le cause -, il vero fulcro della decisione del tribunale di Udine risiede nell’effetto della trascrizione della domanda giudiziale, la cui vera ratio è quella di evitare che l’irragionevole durata del processo pregiudichi i diritti del consociato».
Quelle emesse dai giudici civili Paolo Milocco e Raffaella Gigantesco, peraltro, potrebbero essere soltanto le prime di una lunga serie di sentenze di questo tenore. Analoghe vertenze patrocinate da altri avvocati, infatti, sono tutt’ora in corso davanti al tribunale di Udine.
L’incognita delle ipoteche. Il passo successivo, ora, sarà quello di procedere all’esecuzione delle sentenze e rendere così pienamente soddisfatte le istanze degli acquirenti. L’immobile è gravato dall’ipoteca delle banche creditrici e questo potrebbe complicare le procedure.
Si tratterà di capire se e come la sentenza avrà effetti sull’ipoteca. In entrambi i dispositivi, il trasferimento della proprietà immobiliare resta naturalmente condizionato al pagamento a favore del fallimento della parte residua del prezzo di vendita concordato. I giudici riconoscono altresì agli acquirenti la facoltà di sospendere il pagamento fino alla liberazione dalle ipoteche. Il primo ostacolo, intanto, è superato.
«Non è giusto che le colpe del sopraggiunto fallimento ricadano sul cittadino - ha rimarcato l’avvocato Omenetto - e questo principio è stato valorizzato dai giudici, che con le rispettive sentenze hanno attribuito loro la proprietà del bene».
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