Dopo 19 anni il Consiglio di Stato conferma la bocciatura dell’urologo
Lentamente, ma inesorabilmente, la giustizia, in questo caso quella amministrativa, fa il suo corso e il Consiglio di Stato chiude definitivamente l’iter processuale, avviato nel 1995, di fronte al Tar triestino mediante il deposito del ricorso con cui un urologo pordenonese aveva, inutilmente, impugnato una deliberazione del direttore generale relativa al mancato superamento del periodo di prova previsto per la qualifica di aiuto corresponsabile della divisione ospedaliera di urologia. Il collegio d’appello, infatti, ha respinto il gravame previa compensazione delle spese di giudizio. Lo stesso Tar aveva sottolineato, in motivazione, come il termine di 30 giorni dalla fine del periodo di prova fosse stato rispettato, tenuto conto dei giorni di assenza del servizio, comportanti un prolungamento di tale fase. La decisione del direttore generale era, poi, supportata dalla «motivata valutazione sfavorevole» del primario di urologia, mentre la documentazione prodotta confutava l’asserito «mancato impiego in sala operatoria» del ricorrente, richiamando, inoltre, «i rapporti con il restante personale». Per il collegio romano le motivazioni contenute nel gravame «non scalfiscono» le valutazioni effettuate da due primari al termine di due semestri di prova, entrambe precise nell’indicare una difficoltà di svolgimento dei compiti da parte dell’interessato.
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