Diploma di maturità azzerato a due liceali sei anni dopo l’esame passato da privatisti

PORDENONE. Diploma di maturità nel cestino sei anni dopo averlo conseguito da privatisti. Doccia fredda al Consiglio di Stato per due ex studenti pordenonesi dell’Alfieri.
L’organo giurisdizionale d’appello ha ribaltato le decisioni del Tar di Trieste, dando stavolta ragione al ministero dell’Istruzione (Miur) a scapito dei due giovani. I ricorsi dei liceali, accolti in primo grado, sono stati di conseguenza rigettati e la sentenza emessa dal Tar il 28 agosto 2013 è stata integralmente riformata il 7 febbraio di quest’anno.
Le storie dei due ragazzi sono identiche. Entrambi frequentavano la quarta al liceo scientifico paritario Alfieri. Essendosi ritirati dalla frequenza scolastica, avevano chiesto all’ufficio scolastico regionale di sostenere l’esame di Stato come candidati esterni.
In base alla normativa vigente erano obbligati a sostenere gli esami preliminari per accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi. Sarebbe stato necessario quindi ottenere prima l’idoneità alla classe quinta e poi l’ammissione all’esame di Stato.
Tutti e due i ragazzi erano stati assegnati a un liceo scientifico pubblico. Cominciarono gli esami, ma non li completarono. Così in estate arrivò la bocciatura: nessuna promozione in quinta e non ammissione all’esame di maturità.
A settembre i due ragazzi sostennero e superarono invece l’esame di idoneità all’ultima classe all’Alfieri e quindi parteciparono all’esame di Stato come alunni interni del liceo paritario. L’ufficio scolastico regionale appurò l’irregolarità delle due posizioni, obiettando che l’esame di idoneità alla classe successiva deve svolgersi in un’unica sessione.
I due ragazzi furono esclusi dalla maturità per non aver conseguito legittimamente l’idoneità alla quinta superiore, ma per evitare pregiudizi alla loro carriera accademica, fu consentito a entrambi di terminare le prove di maturità. Il ministero dell’Istruzione, però, nel luglio 2013, sciolse negativamente la riserva.
I due ragazzi, pertanto, ricorsero al Tar contro la decisione del Miur, sostenendo che, poiché avevano rinunciato all’esame, non completandolo, non avevano violato la normativa, la quale vieta di sostenere due esami diversi nella stessa sessione, cioè esami interi e non singole prove.
Il tribunale amministrativo regionale aveva dato ragione ai due studenti, sottolineando che l’esame per l’idoneità alla quinta sostenuto a settembre all’Alfieri era stato “diverso e distinto”. Ciò, ad avviso dei giudici, implicava “la legittimità della susseguente frequentazione della classe e del superamento dell’esame di maturità”.
Il Tar aveva ritenuto illegittimi i provvedimenti assunti dal Miur, perché basati sull’assunto, errato, che i due esami sostenuti dai ricorrenti, quello rinunciato e quello superato, fossero identici.
Contro la sentenza del Tar ha proposto appello il ministero dell’Istruzione. Per il Consiglio di Stato il ricorso è fondato: il decreto legislativo contempla un’unica sessione estiva per gli esami di idoneità, non è possibile frazionarli.
Per i giudici non fa alcuna differenza che l’esame sia stato sostenuto con prove frazionate nel tempo a discrezione del candidato: la norma fissa un onere in capo allo studente, quello di sostenere “le prove senza soluzione di continuità nella sola sessione estiva e di concluderle tutte e ciascuna con profitto, senza possibilità di rimediarvi, nello stesso anno scolastico, se tal conclusione non si verifica”.
Nel momento in cui lo studente rinuncia a partecipare alle prove, si autoesclude dall’esame e quindi non può passare alla classe successiva, perché non ha ottenuto la sufficienza.
Ecco perché per il Consiglio di Stato è illegittima la ripetizione dell’esame di ammissione alla quinta effettuato a settembre, gli studenti non avevano titolo per partecipare alla maturità e di conseguenza i diplomi sono nulli. —
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