Anzianità anticipata via libera a 23 magistrati

Potranno anticipare di un anno la decorrenza di anzianità della base stipendiale. È quanto stabilito dal Tar del Friuli Venezia Giulia per i 23 magistrati che, sul punto, avevano presentato ricorso,...

Potranno anticipare di un anno la decorrenza di anzianità della base stipendiale. È quanto stabilito dal Tar del Friuli Venezia Giulia per i 23 magistrati che, sul punto, avevano presentato ricorso, avendo già maturato, all’entrata in vigore della legge n.111/07, 13 anni di servizio. A rivolgersi ai giudici amministrativi erano stati Paolo Alessio Vernì, Annalisa Barzazi, Alessia Bisceglia, Alessandra Bottan, Marina Caparelli, Maria Antonietta Chiriacò, Angelica Di Silvestre, Gianpaolo Fabbro, Anna Fasan, Marina Iob, Pietro Lisa, Riccardo Merluzzi, Carla Missera, Pietro Montrone, Raffaele Morvay, Maria Rosa Persico, Giuseppe Costanzo Salvo, Donatella Solinas, Raffaele Tito, Francesco Venier, Marina Vitulli, Andrea Zuliani, oltre che la compianta Francesca Feruglio.

Il collegio giudicante ha accolto solo il primo dei due motivi posti a fondamento del ricorso, che puntava ad anticipare di un anno la progressione economica delle classi stipendiali in base alle fasce d’anzianità, «salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nella ricostruzione della carriera e nell’attribuzione del trattamento economico di spettanza dei singoli ricorrenti».

In pratica, sussistono i presupposti per pronunciare una sentenza in forma semplificata, in quanto entrambi i motivi di doglianza sono stati «oggetto di recente e puntuale approfondimento» nella sentenza n.138 dello scorso 9 aprile del Tar di Trento, «dalle cui considerazioni in diritto e conclusioni non v’è motivo di discostarsi».

Con il primo motivo di ricorso si sosteneva che il trattamento economico attribuito allorché si acquisisce la qualifica di «magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità» - dopo quattro anni dall’ingresso in magistratura - deve essere anticipato di un anno rispetto a quello in precedenza attribuito. Quando, cioè, si accedeva alla ormai abolita qualifica di “magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina” dopo 5 anni dall’ingresso in magistratura, creando una disparità di trattamento, che sarebbe stata eliminata proprio con la rivendicata anticipazione di un anno della progressione economica di coloro che avevano già maturato tredici anni di anzianità. (g.c.)

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