Antenne, il Comune di Gorizia vince contro la Telecom

Storica sentenza del Tar: dopo una durissima battaglia legale, “Davide” mette al tappeto “Golia” L’assessore Pettarin: «La tutela della salute dei cittadini viene al primo posto»
Bumbaca Gorizia Romans - Antenna telefonia mobile
Bumbaca Gorizia Romans - Antenna telefonia mobile

GORIZIA. Il Comune di Gorizia ha vinto la durissima battaglia legale con Telecom Italia sulle antenne per la telefonia mobile.

È una sentenza per certi versi storica quella emessa dal Tar, che ha rigettato il ricorso presentato dal colosso delle telecomunicazioni nel quale si chiedeva l’annullamento del nuovo regolamento comunale per la localizzazione, l’installazione e il monitoraggio degli impianti di telefonia mobile approvato dal consiglio comunale il 25 marzo dello scorso anno. Regolamento votato all’unanimità. con maggioranza e opposizione concordi nell’evidenziare come le novità introdotte costituissero un importante passo avanti per la tutela della salute: restrizioni per l’installazione di antenne vicino a scuole e ospedali, controlli rigidi sulle emissioni (con un limite massimo pari alla metà rispetto a quello indicato a livello nazionale) e la possibilità di far spostare o disattivare gli impianti che dovessero rivelarsi un’incognita per la salute. Ma per la principale azienda italiana di telecomunicazioni il nuovo regolamento incide negativamente sulla «facoltà di sviluppare e implementare la rete telefonica nel territorio di Gorizia sotto il profilo infrastrutturale».

Una sentenza storica e di rilevanza nazionale, perché per la prima volta è la Telecom a soccombere in una contesa giudiziaria con un ente locale: «Fino ad oggi i casi in cui l’azienda aveva impugnato regolamenti comunali che imponevano restrizioni o divieti assoluti per quanto riguarda il posizionamento delle antenne avevano sempre visto la Telecom spuntarla - ha sottolineato ieri l’assessore all’urbanistica Guido Germano Pettarin nel dare la notizia della sentenza -. In questo caso, invece, secondo il Tribunale, il nostro regolamento garantisce una perfetta convivenza tra la tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e l’interesse pubblico ad avere una rete di telecomunicazioni che sia il più efficiente possibile. Il Tar ci ha dato ragione su tutta la linea e, oltre a rigettare il ricorso, ha condannato Telecom alla rifusione a favore del Comune delle spese di giudizio».

Pettarin non aveva esitato a definire «scandalosa» la decisione di Telecom di presentare ricorso: «In pratica - aveva attaccato l’assessore -, si afferma che agli operatori deve essere consentito di fare quello che vogliono». Ora, nella sentenza, il tribunale afferma che «nessun divieto assoluto viene posto» dal regolamento e che comunque le «limitazioni e le condizioni appaiono conformi a quanto previsto dalla legge regionale e a quanto indicato dalla giurisprudenza», precisando inoltre che «il regolamento si limita a vietare in alcune zone le attrezzature che hanno un maggior impatto negativo sul paesaggio, come i tralicci, i quali possono essere agevolmente sostituiti da altri sistemi tecnologicamente avanzati e meno dannosi per l’ambiente. Va poi ribadito come anche nelle zone sensibili, nella vicinanza cioè di scuole, ospedali o simili, è consentito installare un impianto qualora venga dimostrato che non sussistono alternative praticabili».

Ecco un altro aspetto fondamentale evidenziato dal Tar: «quello che rileva ai fini dell’armonizzazione dei vari interessi è che la copertura dell’intero territorio sia garantita, non certo che tale copertura sia la più economica possibile». Insomma, l’adeguamento ai dettami previsti dal regolamento comporterà necessariamente un costo maggiore per il gestore, concetto evidenziato ieri anche dal legale del Comune Stefano Piccoli. A questo punto, ci si attende un’impugnazione della sentenza da parte della Telecom.

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