È assente per il servizio e lo comunica tardi: punito, ricorre al Tar ma i giudici gli danno torto
Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dall’alpino che ora dovrà pagare anche le spese pari a 2 mila euro. Per il Tar anche la tipologia di malessere accusata (una rinite allergica) non era tale da giustificare un simile ritardo nella comunicazione
È stato accusato di «carenza di senso di responsabilità» e di «negligenza», e per questo ha subito una sanzione disciplinare di tre giorni di consegna. Ma all’alpino Donato Perrone il provvedimento è sembrato eccessivo, tanto fa aver proposto, con il supporto dell’avvocato Roberta Brigato, un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Fvg contro il ministero della Difesa chiedendo l’annullamento della sanzione disciplinare per abuso di potere. Il Tar però ha respinto il ricorso ritenendolo infondato, condannando Perrone al pagamento delle spese di lite pari a 2mila euro.
I fatti contestati risalgono all’aprile 2024. L’uomo, in forza nell’Ottavo reggimento di artiglieria di montagna della Brigata Julia di stanza a Venzone, era stato allertato per svolgere attività addestrativa sul monte Festa con partenza prevista per il 16 aprile alle ore 7. La sua colpa, come si legge nella sentenza del Tar, è stata di non aver comunicato tempestivamente alla sua linea di comando l’impossibilità a svolgere il servizio.
«La condotta tenuta – si legge ancora nel dispositivo – palesa una decisa carenza del senso di responsabilità e denota evidente negligenza nell’informare prontamente il superiore diretto per evitare il disservizio». Al militare viene contestata la modalità e la tempistica con cui ha avvisato il proprio comandante di plotone, tramite WhatsApp (e non attraverso una telefonata) alle 6.44 del 16 aprile, solamente sedici minuti prima della partenza.
«La comunicazione è all’evidenza inadeguata e tardiva - chiarisce il Tar - in manifesta violazione della responsabilità del militare nell’adempimento dei propri doveri e dell’obbligo di informare prontamente il superiore della propria indisponibilità al servizio per malattia», pur consapevole che le operazioni non potessero iniziare in sua assenza. Per il Tar anche la tipologia di malessere accusata (una rinite allergica) non era tale da giustificare un simile ritardo nella comunicazione. Da qui la decisione di respingere il ricorso.
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