Sposta la sede a Montenars e fallisce: il Fisco resta a secco

GEMONA. Se le imprese chiamate a pagare una differenza d’imposta dall’Agenzia delle entrate sono due, è a entrambe che deve essere notificato il relativo avviso di accertamento. E se questo non avviene, la notifica deve ritenersi «illegittima e tardiva». È quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale di Trieste, al termine dell’udienza che ha esaminato il caso sollevato dalla “Metal power group srl unipersonale” di Gorizia. Società che, in tal modo, ha ottenuto l’annullamento dell’avviso impugnato.
La vicenda era finita nel mirino dell’Agenzia delle entrate di Udine, a seguito della contestazione emanata nel dicembre del 2010 dalla tenenza della Guardia di finanza di Gemona. Era stato il trasferimento della sede della “Eurometal Group srl” da Gorizia a Montenars a destare l’attenzione delle Fiamme gialle e a far sorgere il sospetto che con quell’operazione, considerata fittizia, si fosse voluto soltanto cedere alla Metalpower - condotta dallo stesso amministratore della Eurometal - l’azienda libera da debiti. Tempo qualche mese e la dichiarazione di fallimento aveva posto fine all’attività della Eurometal.
Ed è a questo punto, con l’avviso di accertamento notificato nel 2011 alla sola società cedente, che la burocrazia commette il primo errore. La Eurometal non lo impugna, il provvedimento diventa definitivo e il curatore fallimentare la cancella dal Registro imprese. Passano due anni e la Guardia di finanza - che nel frattempo ha consegnato gli atti anche alla Procura di Udine, mettendo in moto un procedimento penale tutt’ora in corso nei confronti degli ex soci e amministratori della Eurometal - riapre il caso, procedendo a una serie di indagini bancarie che portano all’emissione di un avviso di accertamento integrativo.
Ed eccoci al secondo errore procedurale: questa volta, non esistendo più la Eurometal, il provvedimento viene notificato alla sola Metalpower, in qualità di acquirente dell’azienda e condebitore solidale per le imposte della società cedente. Immediata, quindi, l’impugnazione: assistita dal commercialista Claudio Polverino, Metalpower contesta di essere venuta a conoscenza degli addebiti fiscali per la prima volta oltre i termini di legge e sostiene che questo basti a fare decadere ogni possibilità di recupero delle maggiori imposte accertate. La Commissione tributaria provinciale di Udine, tuttavia, respinge le eccezioni e la ricorrente propone appello.
Il verdetto pronunciato dalla Commissione tributaria regionale presieduta da Pier Valerio Reinotti è di qualche giorno fa. «Costituendo l’avviso di accertamento l’imprescindibile atto presupposto per procedere alla riscossione degli importi individualmente richiesti ai contribuenti destinatari dell’azione dell’Amministrazione finanziaria – affermano i giudici –, esso, nell’ipotesi di coobbligazione solidale fra più soggetti, deve comunque essere emanato e notificato nei termini di legge nei confronti di ciascun coobbligato».
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