Ritenute non versate: condanna per Antonucci

La difesa: ipotecò la sua casa pur di salvare l’azienda e di pagare i 38 dipendenti. Per il giudice, però, non basta: 10 mesi di reclusione e confisca per 226 mila euro per l'ex presidente della Camera di commercio di Pordenone ed ex assessore regionale

PORDENONE. Scelse di pagare gli stipendi ai suoi dipendenti e non le ritenute come sostituto d’imposta. Ci rimise del suo patrimonio, pur di salvare l’azienda Acheo srl di San Vito al Tagliamento e i suoi 38 posti di lavoro. Naufragato il concordato, però, Acheo srl fallì. Le argomentazioni della difesa non hanno convinto tuttavia il giudice Piera Binotto.

L’ex assessore regionale e primo presidente di Unindustria Augusto Antonucci, 79 anni, di Chions, è stato condannato a dieci mesi di reclusione, con la condizionale, e alle interdizioni accessorie, anch’esse sospese, per non aver versato, come presidente del cda della ditta Acheo srl, ritenute per 226,725,78 euro entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta nel 2014. L’Agenzia delle entrate, peraltro, non si è costituita parte civile.

Il giudice ha disposto anche la confisca dei beni di Antonucci fino alla concorrenza dell’importo non versato. Il pm d’udienza Andrea Del Missier ha concluso per la condanna a dieci mesi. Il collegio difensivo, formato dagli avvocati Alessandro Alfano e Cristiano Biadene, ha chiesto invece l’assoluzione per Antonucci.

I legali hanno citato una sentenza del 2016 emessa dal giudice monocratico Rodolfo Piccin su un caso analogo di omesso versamento di ritenute per 260 mila euro ma di esito diametralmente opposto.

L’imputato era l’imprenditore di Cordovado Diego Lorenzon, uscito a testa alta dal processo, con un’assoluzione a formula piena. «Il giudice Piccin – ha osservato nella sua arringa l’avvocato Alfano – ricorda che solo nel caso in cui l’agente precostituisca una situazione di inadempienza, per esempio drenando la liquidità dall’azienda, si può imputare la responsabilità delle omesse ritenute». In quel caso il giudice ha ritenuto che non vi sia stato il dolo da parte dell’imprenditore. L’assenza dell’elemento soggettivo è lo spartiacque decretato da un’ampia giurisprudenza di merito e di legittimità, citata dall’avvocato Biadene in udienza.

La Corte di cassazione, con la sentenza della terza sezione penale del 12 febbraio 2018, ha dichiarato la non punibilità di una imprenditrice che non aveva versato le ritenute proprio per poter pagare gli stipendi ai dipendenti. Caso analogo a quello di Antonucci. Se la mera crisi di liquidità non giustifica l’amministratore che non ha versato le ritenute, quando le difficoltà dell’azienda non sono imputabili all’imprenditore, ma a cause di forza maggiore, che rendono inesigibili condotte alternative rispetto a quelle adottate dall’imputato, la colpevolezza può essere esclusa dal giudice.

L’avvocato Alfano ha sottolineato come l’imprenditore fece di tutto per salvare la sua azienda, impegnando il suo patrimonio personale: investì un milione di euro proprio nel 2013, ipotecò persino la sua abitazione per 650 mila euro, quando le banche rifiutarono all’Acheo i finanziamenti e non licenziò nessuno. «Antonucci – ha ricordato l’avvocato Alfano – aveva 38 dipendenti.

Il costo del personale si aggirava, all’epoca, a un milione di euro l’anno. Non percepì dividendi né compensi per gli anni oggetto dell’imputazione». Nel 2016, quando il tribunale di Pordenone dichiarò inammissibile la proposta di concordato misto ritenendo prevalente la parte liquidatoria su quella in continuità, l’imprenditore portò i libri in tribunale. Fra 45 giorni, le motivazioni, poi il ricorso in appello. Intanto, la scorsa settimana, è stata ammessa a concordato Finas, l’immobiliare di cui Antonucci è azionista.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
 

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto