Come viene concessa la grazia presidenziale

La grazia è un atto di clemenza riservato dalla Costituzione al capo dello Stato, che può o estinguere una pena, del tutto o in parte, o trasformare una pena di un tipo in una di un altro. Lo fa con un decreto che dev’essere controfirmato dal ministro della Giustizia, anche se la decisione finale compete al lui. La grazia estingue la pena principale ma non le pene accessorie né gli effetti penali. L’iter prevede pochi passaggi: la richiesta, che può partire dal condannato (o da uno dei soggetti a lui vicini tra quelli previsti dal codice) o da un’autorità pubblica; i pareri, prima del procuratore generale presso la Corte di Appello e poi del del ministro di Giustizia; la decisione del capo dello Stato di concedere o no la clemenza. La grazia può essere concessa d’ufficio senza richiesta, ma con iniziativa diretta del presidente. Ma può anche essere revocata, in caso di un nuovo reato o se il procedimento iniziale si rivela viziato.

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