Voto negato alle urne Un fratello risarcito, l’altro perde la causa

LA CONTESA
Se un municipio ritarda di reinserire un cittadino nelle liste elettorali comunali quest’ultimo può ottenere un risarcimento dall’ente pubblico ma solo se dimostra di non essere riuscito a esercitare, a causa del ritardo, il diritto di voto.
Il caso ha riguardato due fratelli spilimberghesi in occasione del referendum sulle trivelle del 17 aprile 2016, con esito opposto. Ad uno dei due fratelli il Comune di Spilimbergo ha riconosciuto 3 mila euro a titolo di risarcimento del danno. L’accordo è stato raggiunto con una negoziazione assistita.
L’altro, assistito dall’avvocato Francesco Casarotto, ha intentato invece una causa civile al Comune, assistito dall’avvocato Egidio Annecchini, chiedendo un risarcimento di 10 mila euro per danno non patrimoniale. La sua domanda è stata rigettata dal giudice Francesco Petrucco Toffolo.
Il giudice ha ricordato che entrambi i fratelli hanno perso la capacità elettoraled dopo essere stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale dal 16 novembre 2011 al 1° dicembre 2014. Terminato tale periodo, i fratelli avrebbero dovuto essere reinseriti nelle liste elettorali del Comune di Spilimbergo. Ciò in realtà è accaduto solo il 26 aprile 2016, nove giorni dopo il referendum sulle trivelle. Dall’istruttoria è emerso che il ritardo era imputabile agli uffici comunali.
Il diritto di voto è costituzionalmente garantito: negarlo al seggio, avrebbe fatto scattare automaticamente il risarcimento. Il giudice ha operato una distinzione fra i due casi, sottolineando che solo in uno è stata raggiunta la prova del tentativo di voto.
Uno dei due fratelli si è recato al seggio per esercitare il diritto di voto e gli è stata negata tale possibilità perché si è scoperto che il suo nome non era nella lista elettorale. Dopo il seggio, è andato all’ufficio elettorale del Comune a chiedere spiegazioni. A lui è stato riconosciuto il risarcimento.
Il giudice non ha ritenuto provato invece che l’altro fratello si fosse recato al seggio allestito alla palestra comunale per esprimere formalmente la sua intenzione di votare. Le dichiarazioni dei testimoni delle due parti in causa sono risultate fra loro contraddittorie e vista la mancanza di prove idonee, essendo onere di chi chiede il risarcimento del danno dimostrare la legittimità della sua pretesa, il giudice ha rigettato la domanda. —
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