«Visintin non disponeva dei conti correnti»

Il legale del promotore di Sesto al Reghena denunciato: «Non c’è mai stata appropriazione indebita»

Nessuna spoliazione del patrimonio, ma prestiti chiesti ai suoi stessi investitori. Pierpaolo Visintin, il promotore finanziario di 45 anni, residente a Sesto al Reghena, finito sotto inchiesta a seguito della denuncia presentata da una coppia di udinesi che gli aveva affidato un patrimonio di circa 600 mila euro, si difende così. A parlare, per lui, è l’avvocato Roberto Cianci, che lo assiste in questo e in una serie di altri procedimenti simili.

Nella querela presentata in aprile alla Procura della repubblica di Udine, il legale della coppia, avvocato Andrea Purinan, aveva contestato a Visintin le ipotesi di reato di truffa, appropriazione indebita e falsità di foglio firmato in bianco. La tesi proposta dal difensore suggerisce una ricostruzione dei fatti decisamente ridimensionata e che esclude a monte la possibilità che Visintin - che fino al marzo del 2013 ha lavorato alle dipendenze della Hypo Bank Alpe Adria di Tavagnacco - possa avere attinto ai conti correnti della coppia. «Non c’è mai stata appropriazione indebita – afferma l’avvocato Cianci – né il mio assistito ha mai potuto o avrebbe mai potuto illecitamente avere accesso o disporre a fini personali delle disponibilità dei suoi clienti destinate alle gestioni patrimoniali affidate alla banca».

L’alveo entro il quale la difesa è orientata a inquadrare i fatti è piuttosto quello di una concatenazione di prestiti che Visintin avrebbe chiesto nel tempo ora a questo, ora a quel cliente, per riuscire con le somme messe di volta in volta a sua disposizione a dimostrare agli investitori che il loro patrimonio si stava incrementando, proprio come prospettato. Somme che poi i suoi clienti avrebbero preteso indietro, attraverso riconoscimenti di debito per cifre sempre molto superiori rispetto a quelle effettivamente dovute.

«Al di là delle perdite fisiologiche di qualsiasi investimento, specie in questi ultimi tempi – continua l’avvocato Cianci –, non vi è nessuna responsabilità». Né hanno alcunché da temere gli investitori. «In base all’articolo 31 del Testo unico sulla finanza – ricorda ancora il legale – a rispondere in solido in caso di infedeltà del promotore, anche qualora vengano accertate condotte di illecito penale, è comunque la banca».

Ma è soprattutto l’aspetto mediatico della vicenda a destare il disappunto dell’avvocato Cianci, che ha definito «inaccettabile una tale disinvolta violazione degli obblighi e dei doveri di riservatezza in ordine alla pendenza di indagini preliminari, ovvero di procedimenti non definiti, che nulla possono ovviamente attestare - sostiene - circa un’effettiva responsabilità dell’indagato, sino al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna».

Nel caso in parola, si tratta di indagini in corso da tempo e nell’ambito delle quali Visintin ha già chiesto di essere sentito dagli organi investigativi «al fine – conclude il suo difensore – di fare piena chiarezza».

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