Una guida per le mamme da convidere nelle chat Whatsapp della scuola: ecco come affrontare la Dad e come ottenere gli aiuti

La protesta di un gruppo di genitori fuori da una scuola di Valvasone
La protesta di un gruppo di genitori fuori da una scuola di Valvasone

UDINE. Notifiche sul cellulare, riunioni di lavoro, smartworking e i bambini a casa. I più piccolini, con il bisogno di mille attenzioni, quelli più grandicelli alle prese con la didattica a distanza, tra computer, connessioni e una realtà tutta nuova da gestire. Per le mamme e i papà affrontare la zona rossa, con tutte le scuole chiuse per le disposizioni anti-Covid, rischia di diventare una vera impresa. Il Governo ha pensato a diverse forme di sostegno per i lavoratori, anche in caso di bimbi infetti da coronavirus o in quarantena, ma accedervi non è semplice e tanti sono i dubbi, tra chi ha diritto ai congedi, chi al bonus baby sitter e chi solo allo smart working. Abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza:

Chi può accedere allo smart working?
Il genitore di un minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale.

Chi può chiedere i congedi parentali al 50%?
Solo nel caso in cui lo smart working non sia possibile, il genitore lavoratore dipendente, con un figlio minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può richiedere un congedo retribuito al 50% e astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, della quarantena o dell'infezione da Covid-19 del figlio. 

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. 

Cosa succede se ho già usufruito dei congedi parentali "standard"?
Gli eventuali periodi di congedo fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto - sempre riferiti ai periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, di durata dell’infezione da Covid-19 del figlio o della quarantena - possono essere convertiti, per gli aventi diritto, in congedo Covid al 50% e non verranno quindi computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Cosa succede in caso di figli tra i 14 e i 16 anni?
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working, di astenersi dal lavoro, ma senza retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Chi può chiedere il bonus baby sitter?
I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali.

Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus è anche riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?
È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.

In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Posso portare mio figlio al parco?
Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione .È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi?
Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

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