Processo Gregoris: la Cassazione conferma la confisca dei beni
Ricorsi inammissibili e ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Così ha deciso la Cassazione, seconda sezione penale, in merito al ricorso presentato da Giuseppe Gregoris, 74 anni, Francesco Gregoris, 49, e Americo Gregoris, 48 anni, imprenditori di Azzano Decimo. Nel merito, si richiama la sentenza dell’8 maggio 2018 del giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pordenone.
Si trattava della coda giudiziaria legata al crac del gruppo della famiglia azzanese Gregoris, a poco meno di quattro anni dalla sentenza di dichiarazione di fallimento dell’ultima società rimasta in piedi. Giuseppe aveva patteggiato tre anni, Francesco e Americo due anni (con condizionale).
Nel mirino della Procura cinque società delle quali erano soci (con una quarta persona per la quale era stato disposto il non luogo a procedere), e che erano fallite – travolte dalla crisi economica – con un “effetto domino”. La Fb srl, la Image photo service srl, la G Led srl, la G Immobiliare srl e la Gregoris srl.
Gli imputati avevano ricorso laddove la sentenza, per l’ipotesi di reato di truffa ai danni di Friulia spa, aveva disposto la confisca per equivalente di beni mobili, immobili e somme in denaro. Era stato eccepito che il soggetto erogante il finanziamento oggetto di truffa era una società di diritto privato. Era stata impugnata la decisione anche in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale il relazione alla confisca per equivalente.
Secondo la Cassazione il ricorso è infondato. Friulia spa è una società finanziaria costituita dalla Regione con una quota del 77 per cento che tra i servizi ha quello di illustrare le opportunità agevolative e normative. «Occorre avere riguardo alla natura del servizio reso la cui connotazione pubblica è correlata dalla legge ad un criterio oggettivo-funzionale che prescinde dalla natura privata dell’ente e ha riguardo solo alla connotazione pubblicistica dell’attività svolta».
Da qui la decisione di respingere il ricorso. —
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