Pensioni, sale a 643,86 euro l’assegno minimo, da gennaio lievi aumenti per gli altri

UDINE. La Corte costituzionale ha rigettato una quindicina di ricorsi, proposti da altrettanti soggetti interessati (oltre che da alcune associazioni di consumatori a cui, però non è stato concesso costituirsi) nei confronti dell’Inps, che avevano chiesto l’accertamento del diritto alla rivalutazione automatica del proprio trattamento pensionistico.
E’ un altro pronunciamento che segue quello di novembre, con cui la massima Corte ha respinto tutte le censure al decreto legislativo 65/2015. Le scelte del legislatore nella materia pensionistica devono ruotare attorno al principio di ragionevolezza e nel caso in cui l’obiettivo prefisso è il risparmio di spesa, questo deve essere accuratamente motivato, cioè sostenuto da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi.
Il blocco della perequazione per due soli anni e il conseguente “trascinamento” dello stesso agli anni successivi non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale, ha sancito la Corte.
Con un'altra sentenza del primo dicembre viene ribadito che ai trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte e fino a sei volte il trattamento minimo Inps, si riconosce la rivalutazione automatica in misure percentuali decrescenti all’aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico.

Una volta definito il quadro normativo, ecco arrivare il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanche che stabilisce la perequazione automatica delle pensioni per il 2018 e anche il valore definitivo per il 2017.
Il decreto ministeriale fissa in misura definitiva il tasso di adeguamento all’inflazione dei trattamenti pensionistici erogati nell’anno 2017 rispetto al 2016 e contestualmente indica in via previsionale la misura dell’inflazione da applicare nel 2018 rispetto al 2017.
Pertanto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2016 è determinata nella misura pari allo zero per cento con decorrenza 1° gennaio 2017, mentre la percentuale di variazione per il calcolo delle pensioni per l’anno 2017 è determinata nel +1,1% dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi il prossimo anno.
Con la mensilità di gennaio 2018, l’Inps procederà quindi al recupero della differenza negativa (-0,1%) tra il valore previsionale (0,3%) e quello definitivo (0,2%) della perequazione per l’anno 2015, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015.
Salvo diverse disposizioni di legge, questo recupero, previsto per l’anno 2017, è stato rinviato al 2018 dal decreto Mille Proroghe del 30 dicembre 2016.
Dal prossimo mese di gennaio 2018, dunque, i trattamenti previdenziali ed assistenziali saranno così rivalutati: il trattamento minimo Inps sarà di 507,42 euro, che con l’incremento stabilito per legge nel 2007, sale a 643,86 euro.
Per le pensioni superiori al trattamento minimo Inps, l'indicizzazione sarà del 100% per le pensioni di importo pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo Inps; del 95% per quelle oltre le 3 volte e fino a 4 volte il trattamento minimo; del 75% per quelle superiori a 4 volte o pari e/o inferiori a 5 volte il trattamento minimo; del 50% per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo; del 45% per le pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo.
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