Pensioni, in arrivo la quattordicesima: ecco le nuove cifre e i limiti di reddito

Dopo il Covid cambia anche la data dei pagamenti: sarà il primo di luglio. Prima volta per chi ha 64 anni
(Foto Marzi) emergenza Corona Virus ( poste italiane poste pensioni poste
(Foto Marzi) emergenza Corona Virus ( poste italiane poste pensioni poste

La fase post Covid ricambia il calendario delle pensioni. I pagamenti torneranno alla normalità a luglio, un mese che vede anche un’altra scadenza importante, quella legata alla quattordicesima con i nuovi limiti di reddito.

Calendario. Negli ultimi tempi le normative sull’emergenza avevano modificato, infatti, le date dei pagamenti. Per questo mese, ad esempio, il sussidio è stato erogato dal 26 al 30 maggio(secondo il cognome) in modo tale da evitare assembramenti. A luglio le somme saranno tutte accreditate il primo (mercoledì), senza scaglionamenti o anticipazioni.

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Quattordicesima. In questa data verrà pagata anche la quattordicesima. Gli importi variano in base al reddito e agli anni di contributi versati. L'importo è fisso, mentre è perequato il limite di reddito in relazione all’aumento dell’inflazione.

A chi spetta. Dopo l’ampliamento della platea stabilito con la legge di bilancio del 2017, la quattordicesima spetta ai pensionati (Inps, ex Inpdap ed ex Enpals) di almeno 64 anni di età a condizione che abbiano un reddito complessivo fino a un massimo di due volte il trattamento minimo. L’importo della somma aggiuntiva però cambia e dipende se il reddito annuo personale è fino a una volta e mezzo il trattamento minimo o se è fino a 2 volte il trattamento minimo. Sono esclusi dal pagamento della quattordicesima le pensioni di invalidità civile e quelli con pensione sociale (perché sono prestazione assistenziali).

Limiti e importi. Nei casi fino a 1,5 volte il trattamento minimo, per il 2020 il limite di reddito annuo è pari a 10.043,87 euro (corrispondente a 772,61 euro al mese). Nel 2019 il limite era pari a 10.003,69. La somma aggiuntiva è pari 437 euro con 15 anni di contributi per i lavoratori dipendenti (18 per i lavoratori autonomi); 546 euro dai 15 anni ai 25 di contributi (dai 18 ai 28 per gli autonomi); 655 oltre 25 (oltre 28 per gli autonomi). Con il reddito annuo fino a due volte il trattamento minimo, la soglia per avere la somma aggiuntiva è 13.391,82 euro (corrispondente a 1.030,14 al mese). L’anno scorso il limite di reddito previsto era pari a 13.338,26. Ecco gli scaglioni: fino a 15 anni di contributi per i lavoratori dipendenti (e fino a 18 anni per gli autonomi) l’importo è 336 euro. Dai 15 ai 25 anni (dai 18 ai 28 anni per gli autonomi) è 420 euro. Oltre i 25 anni per i dipendenti (e oltre i 28 anni per gli autonomi) è 504 euro.

Somma parziale. Sotto i limiti di 10.043,87 euro e sotto i 13.391, 82 euro, la somma aggiuntiva di luglio spetta per intero per tutte e tre le fasce di anni di contribuzione. Ci sono poi tre fasce, in entrambi i limiti di reddito, in cui spetta una quattordicesima ridotta: da 10.043,87 euro fino a 10.480,87 per i 15 anni di contributi; fino a 10.589,87 da 15 a 25 anni; fino 10.698, 87 oltre i 25 anni. E poi da 13.391,82 fino a 13.727,82 fino a 15 anni; fino a 13.811,82 da 15 a 25 anni;fino a 13.895,82 oltre i 25 anni. Oltre questi ultimi limiti di reddito, la somma aggiuntiva alla pensione non spetta più.

Esclusioni nel conteggio. Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti, personali e non con il coniuge. Per esplicita previsione normativa sono esclusi i seguenti redditi: assegni nuclei familiari, sssegni familiari, accompagnamento, casa abitazione, Tfr, arretrati, indennità speciale per ciechi, indennità comunicazione sordi.

Casi particolari. Per coloro che hanno i requisiti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio. Invece, per coloro che arrivano al requisito anagrafico richiesto dal primo agosto in poi, la corresponsione è effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre dell'anno di riferimento. In caso di pensioni che spettano per un numero limitato di mesi come, ad esempio, in caso di decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi della pensione o di possesso del requisito anagrafico.

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