Parcheggio Oberdan, la causa infinita

Il Comune non ha ancora ottenuto il risarcimento di 640 mila euro dall’impresa di costruzioni. Ora si torna in appello

Nuova puntata nella saga giudiziaria che vede fronteggiarsi Aia Costruzioni srl e Comune di Pordenone. Una causa infinita in cui sono in ballo più di 600 mila euro. L’amministrazione comunale, che ha pagato i danni subiti a una casa a seguito dei lavori di costruzione del multipiano Oberdan, non è riuscita ancora a farsi risarcire dall’impresa costruttrice. Ora a pronunciarsi è la Corte di cassazione. E l’ipotesi di incassare i 600 mila euro si allontana.

Nel 2011 il tribunale di Pordenone ha condannato in solido il Comune e la spa in liquidazione al risarcimento dei danni arrecati a un’abitazione per un totale di 648 mila 612 euro. Su un fondo comunale attiguo all’immobile era stato costruito il parcheggio multipiano Oberdan, commissionato dall’amministrazione municipale.

A seguito dei lavori, l’abitazione aveva subito danni. In particolare secondo il tribunale di Pordenone, il progetto originario era risultato «lacunoso sulle analisi idrogeologiche demandate a future verifiche della composizione del terreno», in particolare sul fondo dei privati.

Nel 2013 la Corte d’appello di Trieste ha respinto integralmente il ricorso di Aia Costruzioni in liquidazione e ha accolto parzialmente quello del Comune, condannando la società a rifondere l’amministrazione di tutte le somme versate in favore dei privati.

La società ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado e di ricorrere in Cassazione. L’ordinanza della suprema corte è stata pubblicata nei giorni scorsi.

Gli ermellini hanno accolto il secondo motivo di ricorso della società, cassato la sentenza di secondo grado e rinviato alla Corte d’appello di Trieste per un nuovo esame della sola domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti di Aia costruzioni srl.

Nulla cambia per i privati, di cui è confermato il diritto al rimborso integrale. Ma vanno verificate, secondo la Suprema corte, le clausole contrattuali, per capire se il successivo riparto dei danni debba ricadere interamente o meno sull’impresa edile.

Nel contratto viene specificato che l’appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa facendosi carico di tutti i rischi di esecuzione dell’opera, «salvo quelli derivanti da errori di progettazione». Gli ermellini osservano che i giudici di merito hanno definitivamente accertato, nella causa di specie, errori di progettazione a monte dei danni. (i.p.)

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