Parcheggio Oberdan, la causa infinita

Nuova puntata nella saga giudiziaria che vede fronteggiarsi Aia Costruzioni srl e Comune di Pordenone. Una causa infinita in cui sono in ballo più di 600 mila euro. L’amministrazione comunale, che ha pagato i danni subiti a una casa a seguito dei lavori di costruzione del multipiano Oberdan, non è riuscita ancora a farsi risarcire dall’impresa costruttrice. Ora a pronunciarsi è la Corte di cassazione. E l’ipotesi di incassare i 600 mila euro si allontana.
Nel 2011 il tribunale di Pordenone ha condannato in solido il Comune e la spa in liquidazione al risarcimento dei danni arrecati a un’abitazione per un totale di 648 mila 612 euro. Su un fondo comunale attiguo all’immobile era stato costruito il parcheggio multipiano Oberdan, commissionato dall’amministrazione municipale.
A seguito dei lavori, l’abitazione aveva subito danni. In particolare secondo il tribunale di Pordenone, il progetto originario era risultato «lacunoso sulle analisi idrogeologiche demandate a future verifiche della composizione del terreno», in particolare sul fondo dei privati.
Nel 2013 la Corte d’appello di Trieste ha respinto integralmente il ricorso di Aia Costruzioni in liquidazione e ha accolto parzialmente quello del Comune, condannando la società a rifondere l’amministrazione di tutte le somme versate in favore dei privati.
La società ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado e di ricorrere in Cassazione. L’ordinanza della suprema corte è stata pubblicata nei giorni scorsi.
Gli ermellini hanno accolto il secondo motivo di ricorso della società, cassato la sentenza di secondo grado e rinviato alla Corte d’appello di Trieste per un nuovo esame della sola domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti di Aia costruzioni srl.
Nulla cambia per i privati, di cui è confermato il diritto al rimborso integrale. Ma vanno verificate, secondo la Suprema corte, le clausole contrattuali, per capire se il successivo riparto dei danni debba ricadere interamente o meno sull’impresa edile.
Nel contratto viene specificato che l’appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa facendosi carico di tutti i rischi di esecuzione dell’opera, «salvo quelli derivanti da errori di progettazione». Gli ermellini osservano che i giudici di merito hanno definitivamente accertato, nella causa di specie, errori di progettazione a monte dei danni. (i.p.)
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