Nuova ordinanza di Fedriga, ecco il giallo "rafforzato". Bar, ristoranti e sport: il provvedimento spiegato punto per punto
UDINE. Divieto di consumare alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e, comunque, nei luoghi dove siano possibili assembramenti; divieto di consumazione al banco nei locali dopo le ore 11; forti raccomandazioni per contenere al massimo i contagi in Friuli Venezia Giulia.
E' quanto dispone l'ordinanza contingibile e urgente numero 3/2021 firmata domenica 31 gennaio dal governatore Massimiliano Fedriga. L'ordinanza, che sarà in vigore da domani 1 febbraio al prossimo 5 marzo, ripropone una serie di limitazioni già previste nell'ordinanza dello scorso 5 dicembre, nonostante il rientro del Friuli Venezia Giulia in zona gialla a partire da lunedì.
Nelle sue premesse il provvedimento ravvisa, infatti, che i dati epidemiologici indicano "una situazione ancora seria che richiede di ridurre al minimo le possibilità di assembramento".
Come nell'ordinanza 45 del 5 dicembre 2020, è consentita dalle ore 11.00 fino a chiusura l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. Analogamente, i servizi di ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
L'ordinanza siglata oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia ribadisce alcune forti raccomandazioni: a vendere alimenti e bevande con consegna a domicilio; a non usare mezzi di trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con altri mezzi; a svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto in aree solitamente non affollate e comunque rimanendo l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Sono confermati tutti gli obblighi già previsti relativi all'uso della mascherina a copertura di naso e bocca. A tale proposito, va ricordato che, nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro e che è obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
L'ORDINANZA PUNTO PER PUNTO
Dalle 11 caffè in bar solo seduti
È consentita dalle 11 fino a chiusura l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
No al caffè per asporto fuori dai bar
È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti.
Consegne a domicilio
È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
Mezzi di trasporto
È fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con altri mezzi.
Attività motoria: meglio in aree isolate
È fortemente raccomandato svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto in aree solitamente non affollate e comunque rimanendo l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
La mascherina
È obbligatorio al di fuori dell’abitazione l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamentodella mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
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