Morì in moto, un assolto e cinque a processo

LATISANA. Spetterà al vaglio dibattimentale stabilire se la «macroscopica irregolarità della segnaletica» lungo la strada regionale 354, all’altezza del cantiere per la rotonda in località Picchi, a Latisana, abbia concorso o meno a determinare l’incidente stradale in cui, il 13 giugno 2011, perse la vita Gianluca Vit.
Ritenendo di non disporre di elementi sufficienti per escludere la penale responsabilità degli imputati, sotto il profilo di una condotta colposa commissiva od omissiva nella collocazione della segnaletica, il gup del tribunale di Udine, Matteo Carlisi, ha disposto il rinvio a giudizio di tutti, con la sola eccezione di Sandro Gori, l’unico che aveva optato per il rito abbreviato e che, dimostrando di un ruolo del tutto marginale nella vicenda, è stato assolto con formula piena «per non aver commesso il fatto».
Difeso dall’avvocato Roberto Paviotti, era stato chiamato in causa in qualità di geometra e di responsabile unico del procedimento per la realizzazione della rotatoria. Per lui il pm Andrea Gondolo aveva chiesto la condanna a 10 mesi e 20 giorni.
Compariranno quindi davanti al giudice monocratico, nel processo al via dal prossimo 18 settembre, il progettista e direttore dei lavori Christian Gelagi, 42 anni di Palazzolo (assistito dall’avvocato Mara del Bianco), il legale rappresentante della ditta Spiga cui erano stati subappaltati i lavori di demolizione, Cristian Scarsini, 43, di Lignano (avvocato Antonio Franchini), il direttore tecnico della ditta Nuova GeoMac, Alberto D’Agosto, 44, di Campoformido (avvocato Alberto Zilli), il direttore tecnico e responsabile della sicurezza della società Bacchi spa, Andrea Tonelli, 47, residente in provincia di Parma (avvocato Angela di Marco) e l’amministratore unico della Nuova GeoMac, Paola Fornasier, 39, della provincia di Treviso (avvocato Bruno Malattia).
Per tutti il pm ha formulato le accuse di omicidio colposo e rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Per il primo capo d’imputazione, si tratterà di stabilire l’esistenza di un nesso causale, tenuto comunque conto - come ha rilevato il gup - della «condotta gravemente colposa attribuita alla povera vittima», che con la moto viaggiava a una velocità superiore al consentito e sotto l’effetto di sostanze alcoliche e droganti.
Per la seconda contestazione, il gup ha osservato come le circostanze riferite possano suggerire anche la fattispecie alternativa dell’omissione colposa o della frode processuale.
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