Insulti razzisti, maxi squalifica di 13 giornate per un calciatore dell’Aviano

I fatti risalgono al match del 2 novembre contro lo Spilimbergo nella categoria Juniores del campionato provinciale

Aggressione a Martellago dopo la partita di calcetto
Aggressione a Martellago dopo la partita di calcetto

Stangata per un calciatore del Calcio Aviano, nella categoria Juniores del campionato provinciale. Durante il match di sabato 2 novembre contro lo Spilimbergo il ragazzo ha rivolto alcuni insulti razzisti nei confronti di un giocatore avversario, che sono stati uditi dal direttore di gara. Ricevuto il referto che conteneva tali riferimenti, il giudice sportivo territoriale ha comminato al calciatore dell’Aviano una squalifica di 13 giornate, e ha inflitto al club una multa di cento euro.

Al minuto 44’ del secondo tempo in occasione di una rimessa laterale in favore dello Spilimbergo nella metà campo avversaria, è scoppiata una lite

Sul pallone si dirigevano due calciatori i quali si contendevano il pallone nonostante l’arbitro avesse indicato sia a voce sia col braccio la squadra beneficiaria della rimessa laterale. In tale occasione, una parte del pubblico del Calcio Aviano, posizionato nelle immediate vicinanze della recinzione del terreno di gioco, istigava e esacerbava gli animi dei giocatori i quali iniziavano a spintonarsi reciprocamente. Durante tale condotta, il giocatore proferiva in modo chiaro e distinto una frase discriminatoria di carattere razziale nei confronti del giocatore seguita da altre frasi non meglio comprese dall’arbitro. I due giocatori continuavano a trattenersi, spingersi e scontrarsi faccia a faccia reciprocamente.

 I giocatori i quali si spintonavano, si trattenevano con forza per la maglia e si scontravano faccia a faccia aggressivamente in modo reciproco. Le condotte antisportive di cui sopra cessavano solo grazie all’intervento dei giocatori e degli allenatori di entrambe le squadre. Seguiva la notificazione delle espulsioni a carico dei suddetti quattro giocatori. Successivamente, gli stessi si dirigevano verso gli spogliatoi, seguiti dagli allenatori e dai dirigenti ed anche dall’arbitro al fine di evitare ulteriori condotte antisportive.

Anche a fronte di ciò, una parte del pubblico del Calcio Aviano continuava a gridare nei confronti dei giocatori ostacolando così una serena ripresa della gara. L’arbitro si vedeva costretto a sospendere la gara per 9 minuti, allontanando i giocatori dalla recinzione e portandoli verso il centro del campo.

Poi, il direttore di gara invitava i capitani delle squadre e gli allenatori a convincere la tifoseria del Calcio Aviano di cessare le condotte antisportive.

Alla luce di quanto sopra, la condotta tenuta dal tesserato relativamente alla frase sopra indicata, costituisce di per sé un comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare poiché comporta offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, origine etnica. Come indicato dal comma 1 dell’art. 28 – Comportamenti discriminatori - del Codice di Giustizia Sportiva, il cui comma 2 prevede l’applicazione di una squalifica non inferiore a dieci giornate di gara.

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