False fatture, concessionaria assolta

Non luogo a procedere per i legali rappresentanti di Autostar e Alessandria accusati d’evasione fiscale
Bumbaca Gorizia 21.09.2012 Concessionaria Fiat - Fotografia di Pierluigi Bumbaca
Bumbaca Gorizia 21.09.2012 Concessionaria Fiat - Fotografia di Pierluigi Bumbaca

Il pm aveva insistito nella richiesta di rinvio a giudizio, ribadendo per entrambi l’accusa di reati fiscali in relazione a due fatture sospette. Dalla Camera di consiglio, invece, il gup del tribunale di Udine, Paolo Lauteri, è uscito con sentenza di non luogo a procedere. E con la più ampia tra le formule assolutorie: “perchè il fatto non sussiste”. Si è chiuso così il procedimento penale avviato dalla Procura a carico di Arrigo Bonutto, 55 anni, legale rappresentante della “Autostar spa” di Tavagnacco, e di Claudio Marini, 45, legale rappresentante della “Alessandria srl” di Udine, entrambi residenti in città e difesi dall’avvocato Giuseppe Campeis.

Al centro della vicenda giudiziaria, una fattura del dicembre del 2007 e un’altra del maggio del 2008, entrambe dell’importo di 180 mila euro (di cui 30 mila di Iva), che la “Alessandria” aveva emesso a titolo di compenso per prestazioni di consulenza a fronte di operazioni che gli inquirenti avevano ritenuto inesistenti e delle quali la “Autostar” si sarebbe servita per indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni Iva dei periodi di imposta 2007 e 2008. Da qui, la doppia ipotesi di reato formulata dal pm Lucia Terzariol: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per Bonutto ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per Marini. Due imputazioni “speculari” per la medesima operazione, insomma, viste dal punto di vista attivo e da quello passivo.

Corposa la memoria difensiva con la quale l’avvocato Campeis si era presentato in aula per dimostrare l’inconfigurabilità dei reati. Il primo punto contestato ha riguardato la presunta inesistenza delle operazioni fatturate. «Impossibile definirle tali - ha osservato l’avvocato Campeis - visto che corrispondevano a effettive prestazioni di servizi della “Alessandria” nei confronti della “Autostar”, pagati e contabilizzati da entrambe le società, che avevano assolto ai rispettivi obblighi tributari». Esclusa, poi, secondo la tesi difensiva, una qualsiasi rilevanza penale della vicenda. «Il tema posto dall’accusa - continua il legale - si risolveva in una questione di congruità di corrispettivo, con ipotetica valenza, semmai, in sede tributaria. Ma corrispettivo è il controvalore dei beni o servizi pattuito: il prezzo di scambio concordato fra le parti. Non si parla di valori e, con essi - osserva ancora l’avvocato Campeis -, non si ammette l’ingresso al concetto di congruità. Se Bonutto ha pagato quelle fatture, è certo che ne ha valutato positivamente la convenienza e che nessun organo di polizia nè magistrato può “sindacare” la scelta dell’imprenditore sul quanto di una prestazione». Respinta, infine, anche l’ipotesi della finalità evasiva, «non essendosi verificata - ha rimarcato la difesa - alcuna evasione di imposte sul reddito». (l.d.f.)

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