Burro “di montagna” ma latte dalla Pianura Padana: multa da 67 mila euro a azienda casearia dell’Alto Friuli
Controlli dei carabinieri in un’azienda lattiero-casearia: contestate anche indicazioni che richiamavano il latte locale per prodotti realizzati con materia prima proveniente dall’estero. Nel mirino etichette, pubblicità e sito internet dell’impresa

Burro e formaggi presentati al consumatore come prodotti legati alla montagna friulana, ma realizzati con latte proveniente da altre aree geografiche. È quanto hanno accertato i carabinieri del centro anticrimine natura di Udine, supportati dai militari del comando provinciale, al termine di un controllo effettuato in un'azienda lattiero-casearia dell'Alto Friuli.
L'ispezione ha riguardato sia lo stabilimento sia lo spaccio aziendale, con particolare attenzione alle modalità di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti.
Secondo quanto rilevato dai militari, alcune denominazioni e i contenuti utilizzati nella comunicazione commerciale avrebbero potuto indurre il consumatore a ritenere che i prodotti fossero realizzati con latte locale e proveniente da allevamenti della zona montana.
Il burro con il richiamo alla “montagna”
Uno dei casi contestati riguarda un burro la cui denominazione evocava la qualità di “montagna”. Anche la pubblicità faceva riferimento all'utilizzo di latte locale.
Dai controlli sarebbe invece emerso che gli ingredienti erano 100 per cento di provenienza extraregionale e che l'ingrediente primario, il latte, proveniva da allevamenti intensivi della Pianura Padana.
Un elemento ritenuto particolarmente rilevante dai Carabinieri, considerato il contesto nel quale il prodotto veniva commercializzato: uno spaccio lattiero-caseario situato in una zona di montagna.
Il formaggio prodotto con latte dai Paesi Bassi
Un'altra contestazione ha riguardato un formaggio con una denominazione che evocava la “zona montana tipica”.
In questo caso, secondo gli accertamenti, il latte utilizzato era 100 per cento di origine estera, proveniente da allevamenti dei Paesi Bassi. La materia prima veniva inoltre trasportata da un intermediario francese.
Il prodotto, quindi, secondo quanto ricostruito durante il controllo, non aveva una filiera lattiera riconducibile al territorio friulano o alla zona montana nella quale veniva venduto.
Le immagini sul sito: “prati verdi e montagne”
A rendere più significativa la contestazione è stata anche la comunicazione utilizzata dall'azienda sul proprio sito internet.
Secondo i carabinieri, il richiamo al pascolo degli animali tra “prati verdi e montagne” del territorio contribuiva a creare nel consumatore l'idea di trovarsi di fronte a burri e formaggi realizzati con ingredienti friulani e provenienti dalla filiera montana locale.
Gli elementi utilizzati nella presentazione commerciale sono stati quindi valutati complessivamente nell'ambito dell'accertamento.
Contestata la violazione sulle pratiche leali di informazione
Ai rappresentanti dell'impresa, nati e residenti in provincia di Udine, è stata contestata la violazione dell'articolo 7 del Regolamento europeo 1169/2011, relativo alle pratiche leali d'informazione.
La norma stabilisce che le informazioni fornite sugli alimenti non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, anche per quanto riguarda caratteristiche, natura, identità, proprietà, composizione, quantità e origine del prodotto.
Le disposizioni riguardano non soltanto le etichette, ma anche la pubblicità e la presentazione degli alimenti.
Sanzione da circa 67 mila euro
Per le violazioni contestate è stata applicata una sanzione amministrativa complessiva di circa 67 mila euro.
L'importo è stato determinato anche tenendo conto del fatturato dell'azienda, pari a circa 5 milioni di euro.
Un elemento che rende particolarmente rilevante il caso è il nuovo quadro sanzionatorio introdotto dalla legge 75/2026, in vigore dal maggio 2026. Per le infrazioni più gravi, la sanzione può arrivare fino al 3 per cento del fatturato annuo dell'operatore, con un tetto massimo di 100 mila euro.
Cosa prevede il regolamento europeo
I Carabinieri ricordano che l'articolo 7 del Regolamento UE 1169/2011 vieta di fornire informazioni sugli alimenti che possano trarre in errore il consumatore.
Il divieto riguarda, tra l'altro, informazioni relative alla natura, all'identità, alle proprietà, alla composizione, alla quantità, alla durata e al Paese o luogo di origine di un alimento.
La normativa impedisce inoltre di attribuire a un prodotto effetti curativi o caratteristiche particolari quando tali caratteristiche siano invece proprie anche di prodotti analoghi.
Controlli a tutela delle filiere locali
L'operazione rientra nell'attività di vigilanza sul settore agroalimentare svolta dal comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri.
L'obiettivo dei controlli è verificare la correttezza delle informazioni commerciali fornite ai consumatori e contrastare pratiche che possano alterare la percezione dell'origine e delle caratteristiche degli alimenti.
Una particolare attenzione viene riservata anche alla tutela delle filiere agroalimentari locali e dei marchi europei che identificano e proteggono le produzioni tipiche.
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