Bardelli assolto, buona fede e logica imprenditoriale

Anche in appello non ha trovato riscontri l’accusa di “dribbling fiscale” all’estero. Evasione di cinque milioni di euro? In Lussemburgo tutto fu svolto regolarmente

UDINE. Una dichiarata logica imprenditoriale. E soprattutto la buona fede. Non quindi un “dribbling fiscale” per la mancata denuncia all’erario di cinque milioni di euro.

Per Antonio Maria Bardelli, 60 anni, imprenditore di Moruzzo, è dunque tempo di brindare una seconda volta, perché pochi giorni fa la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza con la quale il tribunale di Udine, il 6 dicembre 2013, lo aveva assolto dall’ipotesi accusatoria di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi degli anni 2005, 2006 e 2007 al fine di evadere le imposte. In poche parole, lo si accusava d’aver utilizzato il cosiddetto sistema della esterovestizione societaria. In questo caso in Lussemburgo, usufruendo del regime fiscale di favore previsto dalla legislazione portoghese.

Assolto perché il fatto non costituisce reato: con questa formula il giudice monocratico del tribunale di Udine Mauro Qualizza aveva sollevato dall’imputazione Bardelli, sempre difeso in ogni grado di giudizio dall’avvocato Giovanni Paolo Businello. La procura però – che in primo grado chiedeva la condanna a un anno e mezzo di reclusione – aveva fatto appello. Ora la sentenza di secondo grado, che conferma la precedente, con lo stesso dispositivo, e le cui motivazioni saranno depositate nei tempi soliti di qualche mese.

Le motivazioni

È interessante però analizzare quali erano state le motivazioni scritte dal giudice Qualizza poco meno di due anni fa. «L’esistenza di un logica imprenditoriale sottesa alla costituzione della società lussemburghese, una certa confusione nel quadro normativo di riferimento, il comportamento mantenuto dall’imputato sia prima che dopo l’accertamento (rispettivamente: trasferimento in Italia della sede sociale, definizione consensuale del contenzioso tributario), non consentono di ritenere comprovato il dolo del delitto in contestazione».

Ecco le ultime parole della sentenza, una quindicina di pagine zeppe non soltanto di riferimenti normativi, ma anche di ragionamenti, appunto, sul comportamento di Bardelli tenuto (in tesi accusatoria) nella sua veste di socio di maggioranza e amministratore di fatto.

Il teorema

Tutto nasceva da un accertamento fiscale avviato dall’Agenzia delle entrate di Udine nei confronti di Financiere Concorde Sa (Finco), società costituita il 21 marzo 1996 con sede in Lussemburgo.

L’ipotesi individuava socio di maggioranza della verificata la Finanziaria Bardelli spa, quest’ultima legalmente rappresentata dall’azionista di maggioranza Antonio Maria Bardelli, mentre oggetto sociale era lo svolgimento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente riferibili alla detenzione delle partecipazioni in imprese. Per l’accusa, la costituzione di Financiere Concorde Sa aveva esclusivamente finalità elusive.

Le operazioni

La finanza poi intervenuta a indagare individuava le seguenti operazioni: la cessione delle partecipazioni Sviluppo borgo Zaffiro spa nel dicembre 2005 tramite la Banca popolare di Vicenza, la cui plusvalenza realizzata dall’alienazione è stata inserita nel bilancio consolidato di Finanziaria Bardelli lo stesso anni; la distribuzione dei dividendi di Ccdf spa nell’agosto 2006; la cessione delle partecipazioni Compagnia generale ristorazione spa nel dicembre 2006, operazione con cui furono cedute 57 mila 600 azioni dal valore nominale di un euro da Finco a Elica Sette srl al prezzo di 13 mila 800 euro e da finanziaria Bardelli 2.400 azioni al prezzo di 575 mila euro; quindi l’aaccordo di cessione di una partecipazione nella Ccdf spa a Corio Italia srl nel febbraio 2007, indicato tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento nel bilancio consolidato al 31 dicembre di Finanziaria Bardelli; infine la distribuzione dei dividendi Cdm store srl per 351 mila 560 euro nel novembre 2007.

“Residenza” all’estero

Sulla nozione di residenza fiscale delle persone giuridiche il giudice Qualizza si dilungava. Va detto che la residenza fiscale in Italia di Financiere Concorde Sa risultava smentita dal fatto che la sede legale della società era in Lussemburgo, dove era registrata sin dal 1996 e dove risultavano sempre presentate dichiarazioni dei redditi e bilanci, pagamenti di imposte, tenuta di assemblee e consigli di amministrazione e svolgimento delle proprie attività finanziarie, peraltro con l’ausilio di consulenti lussemburghesi.

«Non solo – argomentava il tribunale –. Il suo consiglio d’amministrazione, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2007, era composto da due cittadini lussemburghesi, tali John Seil e Thierry Fleming, e da un cittadino italiano, tale Reno Tonelli, tutti residenti nel Gran Ducato».

Le indagini

Ecco l’esterovestizione societaria contestata perché sin dalla sua costituzione Financiere Concorde risultava controllata pressoché interamente da Finanziaria Bardelli spa e in Italia era esercitata l’attività prevalente. Come? Utilizzando il regime fiscale di favore previsto dalla legislazione portoghese, visto che le quote sociali di entrambe le società erano di pertinenza di Antonio Maria Bardelli, che esercitava tutti i poteri gestionali, o comunque quelli più importanti, a esse inerenti. Ecco l’ipotesi del prestanome e l’espressione “posizione di garanzia”, sulle quali però il giudice ha ritenuto di pensarla diversamente in merito alla cosiddetta prova del dolo insita nell’oggettivo conseguimento del beneficio fiscale.

L’elemento psicologico

Secondo il tribunale, l’argomentazione mossa dall’accusa «si risolve in una inammissibile presunzione di sussistenza dell’elemento psicologico, il cui accertamento, al contrario, non può esaurirsi nella considerazione dell’obiettiva illiceità dell’agire o del suo risultato, ma richiede, quanto meno in relazione a comportamenti non “psicologicamente orientati”, una valutazione di tutte le circostanze esteriori che in qualche modo possano essere espressione degli atteggiamenti psichici o comunque accompagnarli o essere con essi collegate».

E per chiudere, una considerazione tanto semplice quanto risolutiva in termini processuali: le dichiarazioni annuali dei redditi non furono affatto omesse, ma semplicemente presentate al fisco di un altro Stato.

Risparmio fiscale

L’acquisto della holding lussemburghese da parte di Bardelli rispondeva, formalmente, non al conseguimento di agevolazioni fiscali, bensì a una dichiarata logica imprenditoriale – quella inerente allo sviluppo del centro commerciale Città Fiera di Martignacco – ampiamente illustrata in un verbale del cda nel novembre 1998. Una logica che, al tempo, godeva pure della irrilevanza penale dell’elusione fiscale, ammessa dalla stessa Cassazione secondo il principio del risparmio fiscale.

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