Atti osceni, cosa dice il Codice penale

Il reato di atti osceni in luogo pubblico è regolato dall’articolo 527 del Codice penale. «Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da...

Il reato di atti osceni in luogo pubblico è regolato dall’articolo 527 del Codice penale. «Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro. La definizione di atto osceno è invece contenuta nell’articolo 529, secondo il quale «agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore».

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto