Annegò nell’auto finita in un canale Assolto l’amico

Sentenza a favore del quarantatreenne Tommj Beltrame Era accusato di omicidio colposo per la morte di De Meo
Laura Borsani

/FARRA

Assolto perché il fatto non sussiste. È quanto ha pronunciato il giudice monocratico Marcello Coppari, mercoledì, nei confronti di Tommj Beltrame, 43 anni, di Turriaco, in relazione alla morte di Roberto D’Onorio De Meo, all’epoca residente a San Pietro al Natisone, dipendente di Fincantieri e calciatore dilettante. Era il 15 settembre 2013 quando si verificò il drammatico incidente stradale, a Farra d’Isonzo. I due amici stavano rientrando dalla partita di Prima categoria tra il Begliano e l’Isontina, disputata a San Lorenzo Isontino. A bordo della Ford Fiesta, proprietà della vittima, stavano percorrendo una stradina secondaria, avrebbero poi attraversato un ponticello per immettersi sulla Strada della Mainizza, proprio nell’omonima località. Di fatto la Fiesta non aveva superato il piccolo ponte finendo nel canale artificiale. E se Beltrame riuscì a salvarsi abbandonando l’abitacolo, il giovane compagno di viaggio era invece rimasto intrappolato all’interno perdendo la vita per annegamento. Un evento che era stato archiviato in fase di indagini, ma i congiunti del giovane deceduto, i genitori e i tre fratelli, costituitisi parte civile a processo, avevano voluto riaprire il caso. Il loro legale, avvocato Maurizio Landelli, di Cividale, aveva infatti depositato una memoria in Procura sostenendo che a guidare la vettura fosse Beltrame.

L’uomo era finito a processo a fronte dell’ipotesi di accusa di omicidio colposo. A rappresentare la difesa lo Studio legale Paolo Bevilacqua. A giudizio anche l’assicurazione Eui Limited srl, quale responsabile civile, con il legale avvocato Paolo Ciabatti di Roma, sostituto processuale l’avvocato Elisa Sottosanti. Titolare del procedimento il pm Valentina Bossi. E mercoledì la sentenza assolutoria. La pubblica accusa aveva richiesto l’assoluzione con formula dubitativa. Il legale di parte civile aveva richiesto la previa condanna penale a pena di giustizia, oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva a favore di ciascuno dei congiunti rappresentati, nonché il risarcimento del danno in sede civile. Assoluzione quindi la richiesta della difesa, in aula era presente l’avvocato Vincenzo Martucci. Si attende a questo punto il deposito delle motivazioni alla sentenza. La guida dunque era stato il punto centrale sul quale s’era basato il procedimento. Il perito nominato dal giudice, ingegner Marco Pozzati, non aveva ritenuto possibile stabilire in modo oggettivo e scientifico chi fosse al volante. L’avvocato Landelli, all’esito della sentenza, ha affermato: «Faremo le nostre valutazioni, anche in ambito civilistico, una volta lette le motivazioni alla sentenza». L’avvocato Bevilacqua ha osservato: «Ci sono voluti troppi anni e l’imperterrita tenacia difensiva per ridare a Beltrame, miracolosamente sopravvissuto alla sciagura, non già la gioia per essere stato ritenuto non responsabile della morte dell’amico e compagno di attività calcistica, ma per la riabilitata immagine di chi s’era finanche prodigato per dare i primi, purtroppo inutili, soccorsi. Chissà se la segnaletica non fosse stata così ingannevole e se ci fosse stato il guard-rail, posto solo dopo la drammatica fuoriuscita stradale, la vettura sarebbe finita nel corso d’acqua. Per il nostro assistito – ha aggiunto – resta il rammarico di aver perso un caro amico e di aver vissuto la sua morte. Rivive ancora, con permanente e indelebile angoscia, quella tragica sciagura». Il legale s’è detto «spiaciuto» per la parte civile, che comunque si è battuta per dimostrare che nell’auto allora guidava Beltrame.—

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