Avvocati protagonisti della tutela della legalità e dei diritti
I temi portati avanti dall’Ordine dalla Riforma Cartabia a temi più locali come la nuova Cittadella della Giustizia

Lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza sono tutti valori che accomunano la professione di avvocato. Un’attività, quella forense, che ha nel suo Dna la tutela degli interessi e dei diritti individuali e collettivi. Il concetto è ben presente nei 1118 iscritti all’albo della provincia di Udine (di cui 607 donne e 511 uomini). Un numero che - a dispetto dei dati nazionali che vedono sempre più giovani avvocati, in particolare donne, “migrare” verso professioni più sicure - non conosce “crisi di vocazioni” in Friuli (1110 iscritti nel 2022, 1113 nel 2023) e che è indice della voglia di legalità insita in questo territorio.
I servizi e i rapporti con i cittadini
Il Consiglio dell’Ordine - composto dagli avvocati Raffaella Sartori (Presidente), Gianluca Visonà (Segretario), Matteo Praturlon (Tesoriere) e da Giorgia Amodio, Fabio Balducci Romano, Francesco Bilotta, Denaura Bordandini, Erica Cicuttini, Chiara Lerro, Giorgio Ortis, Luca Pangaro, Pina Rifiorati, Giuseppe Tiso, Magda Troiani e Daniele Vidal - nell’ultimo anno ha incentivato i rapporti con le scuole e la cittadinanza, certi che le sinergie siano risorse preziose per la nostra comunità. È stato quindi avviato un percorso formativo sulla legalità con gli studenti delle scuole superiori della città di Udine; sono state organizzate giornate di sensibilizzazione alla legalità con la cittadinanza e una serie di incontri formativi (135 per la precisione) per l’aggiornamento della professione; sono stati incentivati gli sportelli a favore del cittadino (di cui si parla nell’articolo a fianco).
Le problematiche da risolvere
Tanti i temi portati avanti dall’Ordine: dalla Riforma Cartabia, che ha comportato numerose difficoltà alla professione, a temi più locali come la nuova Cittadella della Giustizia, per la quale continuano le interlocuzioni con l’attuale amministrazione comunale, fino alle difficoltà di accesso all’ufficio N.E.P (notificazioni, esecuzioni e protesti). In particolare la mancanza di personale in questo ufficio sta comportando un vistoso rallentamento nelle notifiche e nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari con conseguente danno ai cittadini. Il tema è all’ordine del giorno del Consiglio che ha anche sollecitato il Ministro alla Giustizia, Carlo Nordio.
L’avvocato risponde: alcune risposte alle domande più comuni
Separazione
Come devo fare per separarmi dal coniuge? Esistono diverse procedure attraverso le quali è possibile separarsi dal coniuge.
Una prima procedura è quella avanti al Tribunale, che può essere avviata per la separazione consensuale e necessariamente per quella giudiziale. La separazione consensuale prevede che i coniugi raggiungano un accordo sulle condizioni a cui separarsi. È necessaria l’assistenza di un unico avvocato per entrambi i coniugi ovvero di un avvocato per ciascun coniuge, che coadiuverà le parti nel raggiungimento dell’accordo e predisporrà il testo del ricorso da depositare avanti al Tribunale. In caso di separazione giudiziale, ossia in assenza di un accordo tra i coniugi, la procedura avanti al Tribunale è l’unica percorribile e ciascun coniuge dovrà essere assistito dal proprio avvocato.
Una seconda procedura è quella di negoziazione assistita. Si tratta di una procedura nella quale ogni coniuge incarica un proprio avvocato di prestargli assistenza nella negoziazione diretta a raggiungere un accordo di separazione. La procedura si svolge nello studio degli avvocati, al di fuori delle aule del Tribunale, con conseguente riduzione dei tempi di conclusione del procedimento. L’accordo raggiunto, previo vaglio del Procuratore della Repubblica, ha la stessa efficacia di una sentenza.
Infine, è possibile separarsi tramite accordo dinnanzi al Sindaco, con l’assistenza facoltativa dell’avvocato. Tale procedura può essere utilizzata solo dalle coppie che non abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci o con grave handicap o non economicamente autosufficienti e in mancanza di patti di trasferimento patrimoniale.
Le suddette procedure possono essere esperite anche per il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Dal 28.2.2023, con l’entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia, è possibile introdurre cumulativamente la domanda di separazione e divorzio. La procedura è esperibile unicamente avanti al Tribunale con l’assistenza dell’avvocato.

L’avvocato d’Ufficio
L’avvocato d’Ufficio viene retribuito dallo Stato? Non vi è nulla di più sbagliato. Molti pensano che l’avvocato d’ufficio sia un avvocato messo a disposizione dallo Stato e che, proprio per questo, non vada pagato.
Un soggetto, attinto da un’indagine o da un processo penale, deve sempre nominare un avvocato e, quando non ha un legale di fiducia da poter nominare, l’ufficio giudiziario procedente individua un professionista il cui nominativo è inserito nell’elenco dei difensori d’ufficio. L’inserimento in questo elenco avviene su base volontaria e prevede, quale titolo necessario, il superamento di un esame all’esito di un corso biennale o la comprovata esperienza.
L’Avvocato d’ufficio, fino all’eventuale nomina di un difensore di fiducia da parte dell’interessato, rimane il titolare della difesa tecnica e, in quanto tale, ha diritto ad essere sempre retribuito per tutte le prestazioni rese.
Occorre precisare che non v’è differenza tra gli onorari che può richiedere il difensore d’ufficio e il difensore di fiducia. Si ricorda che la tutela legale “gratuita” è accessibile, con il limite reddituale annuo di € 12.838,01, mediante istanza di ammissione. A differenza dei procedimenti civili, ove l’istanza va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nel caso di un procedimento penale l’istanza va presentata direttamente al Giudice competente. Occorre precisare che, nel caso di ammissione, l’indagato o imputato è obbligato ad individuare il proprio legale all’interno dell’elenco specifico degli avvocati abilitati alla difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell’Ordine.
Guida in stato di ebbrezza
È possibile beneficiare di un periodo “ridotto” della sospensione della patente nel caso di guida in stato di ebbrezza? La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dal Codice della Strada, che punisce la condotta di colui che guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. L’art. 186 co. 9 bis del Codice della Strada prevede la possibilità di sostituire la sanzione, sia pecuniaria che detentiva, con un periodo di lavoro svolto gratuitamente in favore della collettività. Questa sanzione sostitutiva, chiamata appunto “lavoro di pubblica utilità”, si svolge presso un ente convenzionato con gli Uffici Giudiziari e la sua durata è decisa dal Giudice in base al grado di ebbrezza alcolica e agli altri elementi che determinano la gravità del reato. I benefici connessi al positivo espletamento dei lavori sono evidenti: il Giudice, infatti, dichiara l’estinzione del reato, revoca l’eventuale confisca del mezzo e dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida precedentemente determinata in sentenza o nel decreto penale. È esclusa la possibilità di usufruire dei lavori di pubblica utilità per tutti coloro che abbiano causato, in ragione del proprio stato di ebbrezza alcolica, un incidente stradale; in tale ipotesi vi è comunque la possibilità di accedere all’istituto della messa alla prova.
Gli sportelli
Lo sportello per il cittadino e per il Patrocinio dello Stato
è attivo ogni venerdì dalle 10,30 alle 12,00 su prenotazione telefonando al numero 0432/504124. Lo sportello fornisce gratuitamente un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza tecnica o parere giuridico. In particolare, per quanto riguarda il Patrocinio dello Stato la tutela legale “gratuita” è accessibile, con il limite reddituale annuo di € 12.838,01, mediante istanza di ammissione scaricabile dal sito degli ordini degli avvocati di Udine.
Sportello dell’Amministratore di Sostegno
Anche lo sportello dedicato alle amministrazioni di sostegno è aperto ogni venerdì, con orario dalle 10.00 alle 12.00, su prenotazione telefonando al numero 0432/504124.
La figura dell’amministratore di sostegno è stata ideata con lo scopo di fornire assistenza e tutela a tutte le persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, nel rispetto comunque delle proprie volontà. Lo sportello fornisce supporto ai cittadini nella compilazione e nella presentazione della domanda (“ricorso”) per la nomina di un amministratore di sostegno e nei successivi adempimenti tra cui anche la compilazione dei rendiconti annuali, reperibili ai seguenti link:
Sportello di ascolto e orientamento per le vittime di violenza
Lo sportello è l’ultimo nato (gennaio 2024), è attivo ogni secondo venerdì del mese dalle ore 10,00 alle 12,00 (telefono 0432/504124) ed è a cura delle componenti del Comitato di Pari Opportunità dell’Ordine. È rivolto a chiunque voglia richiedere informazioni sul tema della violenza di genere. L’avvocatura fornisce orientamento per la fruizione delle prestazioni e di accesso alla Giustizia. In tema di violenza sul lavoro, potranno essere illustrati anche il ruolo e le funzioni delle figure istituzionali specifiche attive sul territorio, quali la consigliera di parità regionale e, nelle aziende più grandi, la consigliera di fiducia.

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